Ottemperanza al giudicato: inerzia dell’amministrazione superata dalla nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3967 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. con mod. dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro. L’inerzia dell’amministrazione, unitamente alla mancata contestazione del credito nell’an e nel quantum, legittima l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza. In caso di ulteriore mancato adempimento nel termine assegnato dal giudice, può essere nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, era stato accertato il diritto del lavoratore a percepire la somma di € 8.559,24 lordi, oltre interessi, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative a più anni scolastici. L’amministrazione era stata condannata al pagamento delle predette somme.
La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata all’amministrazione ed era passata in giudicato. Non avendo il Ministero provveduto al pagamento, la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, rispetto al titolo esecutivo giudiziale, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione in atti ha dimostrato che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
L’amministrazione resistente, costituitasi con atto di mera forma, non aveva formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura, lasciando così incontestato il credito nell’an e nel quantum. Tale condotta ha comportato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza.
Conseguentemente, è stato assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale provvederà al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione.
Il compenso del commissario, trattandosi di dipendente pubblico, è stato ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza, in quanto le funzioni commissariali sono connesse ai compiti istituzionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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