Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3338 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammesso anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., purché sia rispettato il termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e sia documentata la notificazione della sentenza all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto all’esecuzione devono essere provati da chi vi ha interesse, secondo l’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando il ritardo sia riconducibile a un contenzioso di massa che incide sulle capacità organizzative dell’ente. Al commissario interno non spetta alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale Ordinario di Caltagirone, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Poiché l’Amministrazione non ha provveduto all’accreditamento, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. e il pagamento degli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è un provvedimento del giudice ordinario passato in giudicato, dunque rientrante tra quelli per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha rispettato il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm..

Quanto al termine dilatorio, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero all’indirizzo proprio, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ciò apre la via all’esecuzione.

Nel merito, il Tribunale rileva il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero non ha contestato specificamente il titolo, non ne ha messo in dubbio l’idoneità esecutiva e non ha comprovato il pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Respinge invece la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.: il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è imputabile all’improvviso e ingente contenzioso di massa sulla medesima questione, che incide sulle capacità organizzative del Ministero.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta nell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, con attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione ai procuratori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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