Il requisito reddituale va valutato con stabilità e continuità nel tempo (TAR Lombardia n. 3908 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, il provvedimento di diniego costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale, nel cui ambito la verifica della capacità reddituale del richiedente assume rilievo quale indice di stabile integrazione sociale ed economica. Il requisito reddituale è minimo e indefettibile e deve essere posseduto con stabilità e continuità, dalla presentazione della domanda fino al giuramento, dovendo l’Amministrazione valutare l’effettivo contributo offerto dall’intero nucleo familiare. In caso di discordanza tra le dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato e le risultanze delle banche dati telematiche, queste ultime prevalgono, non costituendo la dichiarazione dei redditi atto di pubblica fede ma mero principio di prova. La percezione di redditi solo occasionali e non tempestivamente dichiarati non soddisfa le esigenze di stabile inserimento nella comunità nazionale sottese al requisito. La legittimità dell’atto va valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, lett. f), l. n. 91/1992. La Prefettura di Como dichiarava inammissibile l’istanza per carenza del requisito reddituale, all’esito delle verifiche svolte presso l’Agenzia delle Entrate, dando atto della mancata presentazione di osservazioni a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il giudizio è stato riassunto dinanzi al TAR Lombardia a seguito dell’ordinanza con cui il TAR Lazio ha declinato la propria competenza territoriale, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro giurisprudenziale in materia, rilevando come la concessione della cittadinanza per naturalizzazione costituisca espressione di un potere ampiamente discrezionale, nell’ambito del quale la verifica della capacità reddituale assume rilievo quale indice di stabile integrazione sociale ed economica del richiedente. Il reddito deve essere tale da consentire allo straniero di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale connessi alla stabile appartenenza alla comunità nazionale e di concorrere al finanziamento della spesa pubblica. La valutazione non può esaurirsi in un dato fotografico relativo a una sola annualità, ma deve riguardare sia il reddito maturato al momento della domanda, sia il periodo successivo, dovendo il requisito essere mantenuto fino al giuramento ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.
La Corte ha poi esaminato la questione centrale, ossia il valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi prodotte dall’interessato rispetto alle risultanze delle banche dati telematiche dell’Amministrazione. In caso di discordanza, ha affermato il Tribunale, deve farsi riferimento alle risultanze dei sistemi informatici, in quanto la dichiarazione dei redditi non è atto pubblico di pubblica fede ma mero principio di prova. Nel caso di specie, il ricorrente aveva presentato l’istanza nel 2019 e, alla data di adozione del diniego, la dichiarazione relativa a quell’anno d’imposta non risultava presentata. La successiva presentazione, avvenuta solo nel marzo 2022, quindi oltre il termine e dopo l’adozione del provvedimento, non poteva essere considerata in applicazione del principio tempus regit actum.
In ogni caso, anche la dichiarazione tardiva non dimostrava il possesso di un reddito sufficiente. La relazione prefettizia, non superata dalle deduzioni difensive, evidenziava che su un reddito complessivo di euro 8.600,00, la quota prevalente di euro 6.200,00 derivava da attività occasionali e solo euro 2.400,00 da lavoro dipendente. Anche i redditi dichiarati per gli anni successivi provenivano da attività occasionali e quelli del 2021 risultavano insufficienti. Il Tribunale ha concluso che la percezione di redditi solo occasionali e discontinui non offre garanzia sufficiente circa l’autosufficienza economica del richiedente e la sua stabile capacità di concorrere agli obblighi di solidarietà economica e sociale. Il requisito reddituale non può essere, pertanto, apprezzato in termini meramente aritmetici, dovendo rivelare una capacità economica effettiva e durevole, coerente con la finalità dell’istituto della cittadinanza per naturalizzazione.
Nota della Redazione
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