Silenzio della PA e conversione in rito ordinario per la domanda risarcitoria (TAR Lombardia n. 3817 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., deve essere dichiarato improcedibile qualora l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto in corso di giudizio, venendo meno l’interesse alla decisione sull’inerzia. La domanda di condanna al risarcimento del danno, proposta unitamente al ricorso avverso il silenzio, segue il regime processuale proprio dell’azione di condanna: quando l’improcedibilità del ricorso principale non preclude l’esame della domanda risarcitoria, il giudice dispone ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm. la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario, fissando l’udienza pubblica di trattazione. In tal caso le spese di lite sono rimesse alla decisione definitiva.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare in Milano, aveva ottenuto dall’amministrazione comunale la riduzione degli oneri di urbanizzazione per la realizzazione di interventi di edilizia bioclimatica e di risparmio energetico, prestando a garanzia tre fideiussioni bancarie. Ultimati i lavori e dimostrato il conseguimento delle prestazioni energetiche richieste, la società aveva presentato istanza di svincolo delle garanzie, rimasta senza riscontro.

Avverso l’inerzia dell’amministrazione, la società proponeva ricorso ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., deducendo la violazione dell’Allegato 5 alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Milano n. 73/2007 e degli artt. 2 della legge n. 241/1990 e 31, comma 3, cod. proc. amm., con domanda di condanna al risarcimento del danno. Si costituivano il Comune di Milano — eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso — e uno degli istituti bancari garanti.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preso atto che il ricorso avverso il silenzio era divenuto improcedibile, in quanto l’amministrazione aveva adottato il provvedimento di svincolo delle fideiussioni in corso di causa, depositando in atti il provvedimento. L’interesse alla decisione sulla mera inerzia era pertanto venuto meno.

La domanda risarcitoria, strettamente connessa al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento, non è stata tuttavia ritenuta assorbita. Il collegio ha richiamato il disposto dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina la sorte della domanda di condanna al risarcimento del danno quando il ricorso avverso il silenzio non sia più decidibile nel merito.

La scelta della prosecuzione con rito ordinario risponde all’esigenza di garantire la piena trattazione delle questioni risarcitorie, le quali richiedono l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, del danno e del nesso di causalità, secondo le regole proprie del giudizio di condanna.

Il tribunale ha quindi disposto la conversione del rito, fissando l’udienza pubblica per la trattazione della residua domanda e rimettendo le spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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