Diniego di revoca del divieto di detenzione di armi e termine quinquennale per il riesame (TAR Lombardia n. 3771 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non impugnato nei termini decadenziali di sessanta giorni dinanzi al giudice amministrativo né con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni diviene inoppugnabile. Ne consegue l’irricevibilità dell’impugnazione proposta avverso tale atto in occasione del gravame avverso il successivo diniego di revoca. Il diniego di un’istanza di riesame, ove adottato con atto meramente confermativo della precedente valutazione, non richiede la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, né impone una ulteriore interlocuzione procedimentale con l’interessato. Il dovere di provvedere sull’istanza di riesame sussiste solo al ricorrere di due condizioni: il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento inibitorio e il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato in cinque anni dalla giurisprudenza e recepito dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020. Tale termine, tuttavia, decorre dal provvedimento che ha già rivalutato la posizione del privato e che sia rimasto inoppugnato, non già dal primo divieto.
Il Fatto
Un agente di Polizia Municipale impugnava il decreto prefettizio del 23 febbraio 2026 di rigetto dell’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi adottato nei suoi confronti il 14 ottobre 2021, nonché il presupposto decreto del 2021. Il provvedimento originario era stato emesso dalla Prefettura di Varese per i difficili rapporti di vicinato e il turbolento rapporto sentimentale dell’interessato e non era mai stato impugnato. Nel corso degli anni, l’istante aveva presentato plurime richieste di revoca, tutte respinte, valorizzando la nuova posizione lavorativa, l’appianamento dei dissidi con il vicino e l’esito favorevole del procedimento penale per remissione di querela.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui contestava il decreto prefettizio del 14 ottobre 2021. Il provvedimento, non impugnato entro i termini di legge, si era consolidato e non poteva essere rimesso in discussione in occasione del gravame avverso il diniego di revoca, senza eludere il termine decadenziale.
Nel merito, la Corte ha respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando l’orientamento per cui l’atto di diniego di un’istanza di riesame, quando sia meramente confermativo della precedente valutazione, non richiede la comunicazione dei motivi ostativi, non sussistendo l’obbligo di una ulteriore interlocuzione procedimentale.
Quanto alla fondatezza sostanziale del diniego, il Tribunale ha ricordato che il dovere di provvedere sull’istanza di riesame presuppone il sopravvenuto mutamento delle circostanze e il decorso del termine ragionevole di cinque anni dall’adozione della misura inibitoria. La Prefettura aveva tuttavia già proceduto a un’attenta rivalutazione della posizione del ricorrente con i dinieghi dell’11 febbraio 2025 e del 19 giugno 2025, rimasti anch’essi inoppugnati.
La Corte ha evidenziato che il nuovo congruo termine per la rivalutazione non può che decorrere dal provvedimento che ha già esercitato il potere di riesame e non dal primo divieto, pena la possibilità per il privato di presentare istanze senza soluzione di continuità, onerando l’amministrazione in contrasto con il principio di buon andamento. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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