Annullamento della SCIA e ordine di ripristino: il titolo edilizio inidoneo non richiede l’autotutela (TAR Lombardia n. 3733 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo di un titolo edilizio “inferiore” o comunque inidoneo rispetto a quello imposto per la tipologia di intervento rende l’attività edificatoria sine titulo e, quindi, abusiva. In tale evenienza, l’Amministrazione comunale non è tenuta a procedere al previo annullamento in autotutela del titolo inidoneo, ma deve esercitare direttamente i poteri repressivi e di vigilanza ex art. 27 del D.P.R. n. 380 del 2001, senza limiti temporali e senza che possa configurarsi un affidamento tutelato in capo al privato. L’ordine di ripristino costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati coinvolti.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare in un edificio storico di Milano, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia. Il Comune, tuttavia, avviava il procedimento per l’annullamento d’ufficio del titolo, contestando carenze documentali e la necessità di presentare una SCIA “condizionata” al superamento della norma morfologica, stante l’inserimento dell’immobile nei Nuclei di Antica Formazione. Nonostante le integrazioni presentate e l’inizio dei lavori, il Comune adottava il provvedimento di annullamento con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. La ricorrente impugnava l’atto, deducendo la violazione dei termini e dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, richiamando il principio per cui l’impiego di un titolo edilizio inidoneo (nella specie, la SCIA alternativa al posto della SCIA condizionata) rende l’intervento abusivo, legittimando l’Amministrazione all’esercizio diretto dei poteri sanzionatori, senza dover ricorrere allo strumento dell’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In tal caso, ha chiarito il Collegio, non opera il termine decadenziale dell’autotutela, né può configurarsi un affidamento tutelato per il privato che abbia agito sulla base di un titolo inidoneo.

La sentenza ha inoltre precisato che l’ordine di demolizione è un atto vincolato, che non necessita di una motivazione rafforzata circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, essendo già il legislatore a contemperare gli interessi in gioco. In tale ottica, non è configurabile alcuna violazione del principio di proporzionalità, poiché l’attività repressiva si pone come dovuta a fronte di un intervento in patente contrasto con il dato normativo.

Quanto alla dedotta violazione del principio di affidamento, il TAR ha escluso che il tempo trascorso dalla presentazione della SCIA possa paralizzare l’azione amministrativa, non essendo tutelabile la conservazione di una situazione di illecito permanente.

I giudici hanno infine giudicato infondata la censura relativa alla mancata riproposizione, nel provvedimento finale, della motivazione sulla necessità della SCIA condizionata, rilevando che il provvedimento impugnato richiamava integralmente la comunicazione di avvio del procedimento e il successivo parere contrario dell’8 gennaio 2025, che confermavano tale carenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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