Gara pubblica, esclusione per origine cinese dei prodotti oltre il 50%: no alla sospensione cautelare (TAR Lombardia n. 845 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, la clausola della lex specialis che esclude le offerte composte per oltre il 50% da prodotti di origine extraeuropea, applicata a una fornitura di dispositivi medici destinati al servizio sanitario, risponde a una finalità di tutela di interessi essenziali e non appare irragionevole, ove la stazione appaltante ne abbia motivato l’applicazione in ragione dell’effettivo oggetto della fornitura, a prescindere dalla classificazione CPV formale. La deroga prevista dal Regolamento (UE) 2022/1031, che consente di non applicare le restrizioni allorché esista un’unica offerta, costituisce una facoltà di natura discrezionale e non un obbligo in capo all’amministrazione, sicché la sua mancata attivazione non integra di per sé un vizio di legittimità.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’esclusione dalla gara indetta da ARIA per la fornitura di dispositivi pungitallone con sistema di sicurezza destinati al Servizio sanitario regionale lombardo (Lotto 28), disposta ai sensi dell’art. 8.2 del Capitolato d’oneri, in quanto l’offerta presentata risultava composta, come dichiarato dalla stessa operatrice, da prodotti integralmente di origine cinese. A seguito del riesame tecnico sollecitato dalla ricorrente, la stazione appaltante ha confermato il provvedimento espulsivo, negando l’autotutela. Nel ricorso, la società ha chiesto l’annullamento degli atti di gara e il risarcimento in forma specifica tramite la riammissione e l’aggiudicazione del lotto, deducendo l’illegittimità dell’esclusione per la divergenza tra il codice CPV indicato nella lex specialis e quello valorizzato dall’amministrazione, nonché la violazione dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031, che, a suo avviso, avrebbe imposto una deroga in presenza di un’offerta unica.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo non configurabile il requisito del fumus boni iuris. In primo luogo, il Collegio ha rilevato come l’effettiva natura della procedura riguardi la fornitura di dispositivi medici per finalità sanitarie, sicché l’applicazione della disciplina limitativa delle offerte di origine cinese, prevista dal capitolato, risulta sorretta da una motivazione adeguata, incentrata sulla salvaguardia di esigenze connesse alla sicurezza e alla continuità dell’approvvigionamento nel settore sanitario.
Quanto alla dedotta divergenza tra il codice CPV richiamato nella lex specialis e la classificazione adottata dall’amministrazione, il Tribunale ha escluso che tale profilo possa assumere rilievo dirimente ai fini dell’annullamento, valorizzando la lettura sostanzialistica prospettata dalla stazione appaltante, fondata sull’oggetto effettivo della fornitura più che su una classificazione meramente formale.
Con riferimento alla deroga di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2022/1031, il TAR ha rimarcato che l’applicazione della disciplina ivi prevista non è automatica per il solo fatto dell’unicità dell’offerta. La valutazione in ordine all’opportunità di avvalersi di tale facoltà è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che nella specie ha motivatamente escluso di dovervi procedere.
In ordine al periculum in mora, il Collegio ha osservato che il pregiudizio allegato dalla ricorrente — consistente nel rischio di riedizione della gara o di mancata aggiudicazione — non riveste i caratteri dell’irreparabilità e dell’urgenza che giustificano l’adozione di una misura cautelare dall’effetto sostanzialmente anticipatorio della decisione di merito. Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha respinto l’istanza e compensato le spese della fase cautelare, fissando l’udienza pubblica di trattazione del merito.
Nota della Redazione
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