Circolare illegittima non può limitare il decreto flussi sull’autotrasporto (TAR Lombardia n. 3679 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circolare ministeriale che, nell’apparente intento di precisare il contenuto del decreto flussi, introduce requisiti non previsti dal decreto stesso è illegittima e va disapplicata dall’amministrazione. Il lavoratore straniero, pur se l’istanza di nulla osta è presentata dal datore di lavoro, è parte del procedimento e ha diritto a ricevere personalmente le comunicazioni e le notificazioni degli atti che producono effetti diretti nei suoi confronti. Il termine di decadenza per l’impugnazione decorre dal momento in cui l’interessato ha avuto effettiva contezza del provvedimento.

Il Fatto

Un cittadino extracomunitario impugnava la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato nel settore dell’autotrasporto, disposta dalla Prefettura perché non in possesso della patente di categoria CE, requisito ritenuto necessario per l’accesso alla procedura del Decreto Flussi. Il provvedimento non era stato notificato al lavoratore, che ne aveva avuto contezza solo a seguito di un’istanza di accesso agli atti. L’amministrazione eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo l’avvenuta notifica all’indirizzo PEC del datore di lavoro, e nel merito la legittimità del provvedimento adottato in applicazione della circolare interministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso l’eccezione di irricevibilità, osservando che l’indirizzo PEC era riferibile esclusivamente al datore di lavoro, mentre il lavoratore aveva indicato un proprio domicilio fisico e un indirizzo di posta elettronica ordinaria. Il lavoratore è parte del procedimento e, ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998, gli è riconosciuta la parità di trattamento con il cittadino. Ne deriva l’applicazione delle garanzie partecipative di cui al capo III della legge n. 241/1990, sicché lo Sportello Unico era tenuto a notificare personalmente l’atto destinato a produrre effetti diretti nei suoi confronti.

Nel merito, la censura sull’illegittimità della circolare interministeriale n. 116 del 2022 è stata ritenuta fondata. L’art. 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 ammette i lavoratori nel settore dell’autotrasporto senza alcuna limitazione relativa alla tipologia di patente, mentre la circolare, nel richiedere patenti professionali equivalenti alla categoria CE, ha introdotto una prescrizione restrittiva alterando il testo del decreto.

Il Collegio ha condiviso la giurisprudenza citata, secondo cui la circolare, nell’apparente intento di precisare, sortisce l’effetto di limitare arbitrariamente l’ambito di applicazione del decreto flussi, escludendo i lavoratori muniti di patente B. La circolare è priva di valore normativo e non è vincolante se contra legem: l’amministrazione avrebbe dovuto disapplicarla, come il giudice ha il potere di fare.

Il provvedimento impugnato è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite e rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *