Sospensione dell’ordinanza di demolizione per approfondimento istruttorio nel merito (TAR Puglia n. 10 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione può essere accolta quando il pregiudizio dedotto e la necessità di consentire al Tribunale una decisione nel merito re adhuc integra della causa rendono opportuna la sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato. La delibazione sommaria propria della fase cautelare non richiede una valutazione definitiva delle questioni di diritto, ma può risolversi nell’accoglimento dell’istanza qualora le questioni poste dal ricorso richiedano un ulteriore approfondimento proprio del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Unità Organizzativa ‘Urbanistica-Assetto del Territorio-Ambiente’ del Comune di Taurisano (LE) aveva ordinato la demolizione di opere edilizie, ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, relative ad alcuni mappali ricompresi in un’area per cui era stato rilasciato un permesso di costruire. Il provvedimento repressivo veniva adottato nonostante l’esistenza di un titolo abilitativo, circostanza che costituiva il fulcro del gravame. Il ricorrente, pertanto, chiedeva l’annullamento del provvedimento previa sospensione della sua efficacia, lamentando il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
La Motivazione del Tribunale
All’esito della camera di consiglio, il Tribunale ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare. La valutazione è stata fondata non già su una compiuta delibazione del fumus boni iuris, quanto piuttosto sulla natura del pregiudizio dedotto e sulla necessità di evitare che l’esecuzione della demolizione potesse pregiudicare l’utilità di una eventuale decisione di accoglimento del ricorso.
La scelta di sospendere gli effetti dell’ordinanza impugnata è stata motivata con l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione nel merito re adhuc integra della causa. La demolizione, avendo carattere irreversibile, avrebbe determinato un pregiudizio difficilmente riparabile in caso di successivo annullamento del provvedimento, rendendo necessario l’intervento cautelare a presidio dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento ulteriore, non esauribile nella sommaria cognizione della fase cautelare. Tale circostanza, lungi dal costituire un ostacolo all’accoglimento dell’istanza, ha rappresentato un’ulteriore ragione a sostegno della sospensione, in quanto la complessità delle questioni di diritto controverso rende preferibile la trattazione piena del merito.
In accoglimento dell’istanza, il Tribunale ha fissato la trattazione del ricorso nel merito alla prima udienza del mese di marzo 2027, compensando le spese della fase cautelare e disponendo che l’ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e comunicata alle parti.
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Nota della Redazione
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