Rinuncia al ricorso e opposizione: inammissibilità e lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. (TAR Lombardia n. 3651 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso non determina l’estinzione del giudizio se la parte resistente, che abbia un interesse concreto e attuale alla prosecuzione, propone opposizione ai sensi dell’art. 84 c.p.a. La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a., non può essere fatta valere in un giudizio separato, sicché l’interesse all’opposizione sussiste quando la parte si sia costituita e abbia articolato difese prima della rinuncia. Il ricorso proposto avverso un diniego tacito mai formatosi, perché l’istanza non è stata trasmessa all’amministrazione, è inammissibile per carenza di oggetto. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., pronunciabile anche d’ufficio, non richiede la prova del danno ma esige la mala fede o la colpa grave della parte, integrata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire la palese inammissibilità della propria domanda.
Il Fatto
La ricorrente impugnava dinanzi al TAR il silenzio-diniego formatosi su una propria istanza di accesso agli atti. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di aver commesso un errore nella trasmissione dell’istanza, utilizzando un indirizzo PEC non riferibile all’ente destinatario, e rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese. L’ente resistente si opponeva alla rinuncia, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata formazione del diniego tacito e chiedendo la condanna della ricorrente al risarcimento per lite temeraria e alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente verificato la sussistenza dell’interesse all’opposizione alla rinuncia. Tale interesse è stato ravvisato nella circostanza che la rinuncia non era intervenuta nella fase iniziale del giudizio, ma solo dopo la costituzione dell’ente e il deposito di memorie difensive, nelle quali era stata eccepita l’inammissibilità del ricorso. Richiamando i principi della Cassazione civile, la sentenza ha evidenziato che l’azione risarcitoria ex art. 96 c.p.c. non può essere proposta in un separato giudizio rispetto a quello di origine, sicché l’opposizione era necessaria a preservare la possibilità di far valere la domanda di condanna per lite temeraria.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto l’istanza di accesso non era mai stata trasmessa all’amministrazione e, pertanto, non si era formato il silenzio-diniego contestato. La ricorrente, avendo riconosciuto l’errore, era onerata di verificare l’effettiva formazione del provvedimento impugnato prima di agire in giudizio. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, non ricorrendo i presupposti per la compensazione.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria, il Tribunale ne ha riconosciuto la fondatezza. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. ha natura sanzionatoria e non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma richiede la colpa grave della parte soccombente. Nel caso di specie, la ricorrente ha agito nonostante la palese inammissibilità del ricorso, che avrebbe potuto rilevare con un semplice controllo, integrando così un abuso del processo. La somma è stata equitativamente determinata nella misura del 50% delle spese di lite.
Il Tribunale ha infine respinto la richiesta di condanna a un’ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 26, comma 2, c.p.a., ritenendo la condanna per lite temeraria già adeguata a sanzionare l’abuso commesso, anche in considerazione del riconoscimento dell’errore da parte della ricorrente.
Nota della Redazione
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