Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario: la Carta del docente e l’esclusione dell’astreinte (TAR Lombardia n. 3600 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, nominando sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta quando ricorrano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento e la natura del beneficio economico, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi che, disapplicando la normativa sulla Carta Elettronica del Docente, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo e condannato il Ministero dell’Istruzione ad adottare ogni atto necessario per il suo godimento. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, la quale era rimasta inerte, lasciando decorrere infruttuosamente anche il termine di 120 giorni previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, alla luce dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo e del decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, precisando che non sarà liquidato alcun compenso per l’incarico.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, ha evidenziato come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. attribuisca al giudice il potere di non applicarla in presenza di “altre ragioni ostative”, non essendo l’istituto applicabile in modo automatico. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nonché nell’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha gravato sull’Amministrazione.

Infine, il Tribunale ha escluso l’applicazione dell’astreinte in considerazione della natura del beneficio, qualificato come incentivo eventuale e di impiego facoltativo per la formazione, non configurabile quale mezzo di sostentamento del lavoratore. Tali ragioni, già affermate dalla giurisprudenza del medesimo TAR, inducono a ritenere non manifestamente iniqua la mancata applicazione della misura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *