Inammissibile il ricorso contro atti istruttori privi di lesività (TAR Lombardia n. 3585 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le richieste di integrazione documentale e gli atti istruttori adottati nell’ambito di un procedimento amministrativo hanno natura endoprocedimentale e non sono immediatamente lesivi della posizione giuridica soggettiva del destinatario. L’impugnazione di tali atti è pertanto inammissibile per carenza di interesse, poiché la lesione può derivare solo dal provvedimento conclusivo del procedimento, che resta l’unico atto suscettibile di essere gravato innanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una società, titolare dell’attività di bar esercitata in un immobile di proprietà di altra società all’interno di un complesso commerciale, presentava al Comune un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per la trasformazione di una pergotenda mobile in una struttura fissa e permanente. Il Comune, dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione paesaggio, richiedeva con diverse note la produzione di documentazione integrativa, tra cui il titolo per l’esecuzione delle opere su parti condominiali e una perizia di stima, sospendendo di fatto l’esame della pratica. Le società ricorrenti impugnavano tali note, assumendo la natura di atti dilatori e illegittimi, e chiedevano l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con esito favorevole, nonché il risarcimento del danno.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lombardia, investito del ricorso, ha preliminarmente rilevato che gli atti impugnati erano le note con cui l’Amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali e disposto la sospensione del procedimento. Il Collegio ha osservato che tali note si inseriscono nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, configurandosi come atti aventi natura endoprocedimentale, in quanto privi di una propria autonoma portata lesiva.
Il Tribunale ha evidenziato come la lesione della posizione giuridica del privato possa derivare esclusivamente dal provvedimento finale che conclude il procedimento, e non già da atti meramente interlocutori e prodromici rispetto alla decisione conclusiva. In tal senso, la richiesta di documentazione, anche se ritenuta dilatoria o arbitraria, non è in grado di ledere immediatamente l’interesse del ricorrente, il quale potrà far valere le proprie ragioni avverso l’atto conclusivo.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, non essendo stati impugnati atti immediatamente lesivi. Ha tuttavia precisato che, considerata la natura della controversia e lo stato del procedimento, il Comune dovrà comunque concludere il procedimento avviato, al fine di consentire alla società di difendere in giudizio la propria posizione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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