Ottemperanza per spese di lite non pagate dal Ministero: autonomo credito del legale antistatario (TAR Lombardia n. 3532 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese in favore del legale antistatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al difensore, diverso e ulteriore rispetto a quello della parte, che lo legittima ad agire in proprio. L’inerzia dell’amministrazione nel dare esecuzione al capo condannatorio relativo alle spese di lite, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra l’inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. In caso di ulteriore inerzia, il giudice nomina il commissario ad acta, senza che ciò comporti un compenso aggiuntivo quando le funzioni siano affidate a un dipendente pubblico. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando risulti manifestamente iniqua, anche per l’esiguità del debito e per i vincoli di finanza pubblica.
Il Fatto
Un’avvocatessa, quale procuratrice antistataria, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva eseguito il capo delle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, di Lodi e di Milano (Sezioni Lavoro) relativo al pagamento delle spese legali, liquidate in suo favore con distrazione. Le sentenze, non appellate e notificate all’Amministrazione, erano ormai passate in giudicato, ma il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Il legale ha quindi chiesto l’esecuzione del titolo, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione debitrice.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente chiarito che la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario genera un credito autonomo in capo al legale, che lo legittima ad agire in prima persona per ottenerne il pagamento. Il Collegio ha poi verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, rilevando che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso e che l’Amministrazione, costituitasi con memoria di mera forma, non aveva contestato il credito né nell’an né nel quantum, né aveva fornito elementi sull’andamento della procedura. Sulla base di tali elementi, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento, e nominando sin d’ora il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo la misura manifestamente iniqua nel caso concreto. Ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui l’esimente dell’iniquità va valutata in relazione alle condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e, soprattutto, l’esiguità del debito, tale da rendere la penalità sproporzionata. Ha inoltre precisato che gli interessi legali sulla somma dovuta costituiscono già una misura idonea a compensare il ritardo.
La sentenza ha infine condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in misura ridotta in considerazione della natura seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.
Nota della Redazione
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