Codice ATECO prevalente: l’accertamento si basa sulla visura camerale e l’autoresponsabilità dell’istante (TAR Lazio n. 4643 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure a sportello per l’assegnazione di contributi pubblici, l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione deve essere compiuto sulla base dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione allegata. Il codice ATECO prevalente indicato dall’istante deve risultare dalla visura camerale iscritta nel Registro delle Imprese, unica fonte che l’Amministrazione è tenuta a consultare. L’eventuale aggiornamento del codice ATECO effettuato solo dopo la presentazione dell’istanza e in sede processuale non può sanare la carenza originaria del requisito. Vige il principio di autoresponsabilità, per cui è onere del richiedente presentare dati chiari, completi e veritieri, assumendo su di sé le conseguenze di eventuali difformità che incidono sull’ammissibilità della domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nella lavorazione di prodotti agricoli, presentava istanza di ammissione al contributo in conto capitale previsto dal PNRR per l’installazione di un impianto fotovoltaico, dichiarando come codice ATECO prevalente il 10.39. In sede di controlli, il GSE riscontrava dalla visura camerale che il codice prevalente risultava essere il 46.3, non ammesso al beneficio. Dopo due richieste di integrazione documentale, cui la società rispondeva solo alla seconda trasmettendo una visura che confermava il codice 46.3, il GSE disponeva l’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla questione della rilevanza delle risultanze camerali per la determinazione del codice ATECO prevalente. Il Collegio ha fatto applicazione della disciplina recata dal D.M. 19 aprile 2023 e dal Regolamento Operativo del c.d. Secondo Avviso “Parco Agrisolare”, che attribuisce alla visura camerale del Registro delle Imprese il ruolo di fonte esclusiva per la verifica della rispondenza del codice dichiarato.
La decisione valorizza la nota al paragrafo 3 del Regolamento Operativo, che impone al Gestore l’accertamento del codice ATECO tramite consultazione della visura camerale. Ne deriva che l’istante è gravato dell’onere di verificare le risultanze della propria posizione camerale prima della presentazione della domanda e di attivarsi per eventuali correzioni. Non è invece ammissibile pretendere, ex post, che l’Amministrazione consideri dati ulteriori o diversi da quelli risultanti al momento della presentazione dell’istanza.
La Corte richiama, sul punto, il principio di autoresponsabilità proprio delle procedure a sportello, per cui le carenze o difformità dei dati presentati ricadono sul richiedente, nonché i doveri di collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Il Collegio ha infine escluso che l’aggiornamento del codice ATECO prevalente, intervenuto solo successivamente alla fase procedimentale e prodotto in giudizio, possa sanare la mancanza originaria del requisito. La produzione documentale in sede processuale non può sopperire all’inerzia procedimentale del richiedente, che ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione una documentazione completa e veritiera già nel corso dell’istruttoria. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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