Inammissibile il ricorso per ottemperanza se il pagamento è intervenuto prima della notifica (TAR Lombardia n. 3486 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso per l’ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. quando il bene della vita, consistente nel pagamento della somma liquidata dal giudice del lavoro, sia stato conseguito dall’amministrazione prima della instaurazione del giudizio dinanzi al giudice amministrativo. L’ottenimento del bene della vita antecedente alla proposizione del ricorso non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, istituto che presuppone il soddisfacimento della pretesa “nel corso del giudizio” ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ma impone la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire sin dall’origine. L’assenza di contestazione della parte ricorrente sull’intervenuto pagamento legittima la decisione in rito.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità per ferie non godute per alcuni anni scolastici, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il giudice del lavoro aveva liquidato in favore del ricorrente una somma determinata, oltre agli interessi legali. Il Ministero riferiva, in sede di costituzione, di aver già autorizzato la Ragioneria Territoriale dello Stato al pagamento dell’indennità prima ancora che il ricorso per ottemperanza fosse instaurato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che il pagamento del credito pecuniario era stato disposto dall’amministrazione in data antecedente all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Il collegio ha quindi verificato l’esatta qualificazione giuridica della vicenda processuale, distinguendo l’ipotesi in cui la pretesa risulti soddisfatta “nel corso del giudizio” – che legittima la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – dall’ipotesi in cui il soddisfacimento sia avvenuto prima della proposizione del ricorso.
Con riguardo al primo profilo, l’art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che la pretesa azionata venga meno nel corso del processo. La norma non ricorre invece quando il bene della vita sia stato già conseguito anteriormente alla notifica del ricorso, poiché in tal caso il ricorrente non può trarre alcun concreto vantaggio da un’eventuale pronuncia di accoglimento e difetta ab origine il suo interesse ad agire.
Il collegio ha precisato che la dichiarazione di inammissibilità è la conseguenza corretta della verifica che il pagamento sia intervenuto prima della instaurazione del giudizio. Il dato è stato ritenuto pacifico, non avendo il ricorrente sollevato contestazioni sulla circostanza dell’avvenuto pagamento, documentato dalla parte resistente con l’indicazione dell’autorizzazione di spesa e del visto apposto dalla Ragioneria Territoriale dello Stato.
La decisione non si limita a valorizzare il dato formale dell’anteriorità del pagamento, ma fonda la declaratoria sulla assenza dell’interesse quale condizione dell’azione. Una volta riconosciuto che alcun vantaggio poteva derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso, il tribunale ha escluso che potesse darsi atto della cessazione della materia del contendere, che presuppone il soddisfacimento in corso di causa.
Quanto alle spese di giudizio, il collegio ha disposto la compensazione in ragione dell’esito della controversia e della particolarità della vicenda, caratterizzata dal pagamento spontaneo dell’amministrazione. La pronuncia conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Nota della Redazione
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