Cessazione della materia del contendere e spese per l’ottemperanza alla Carta del docente (TAR Lombardia n. 3487 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, l’adempimento sopravvenuto, ancorché tardivo, del comando giudiziale determina la cessazione della materia del contendere, essendo conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. La sopravvenuta cessazione non elide, tuttavia, il regolamento delle spese di lite, che resta governato dal criterio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione che abbia eseguito il dictum solo dopo la notificazione del ricorso deve essere condannata alla rifusione delle spese, distraibili in favore dei difensori antistatari. La liquidazione, in ipotesi di controversia seriale e di limitato impegno difensivo, deve essere ricondotta a criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva dinanzi al Tribunale amministrativo regionale ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 236/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto della stessa a fruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 3.000,00.

A seguito della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo, l’Amministrazione resistente provvedeva, sia pure tardivamente, ad eseguire il dictum giudiziale, accreditando le somme dovute in favore della ricorrente. Quest’ultima insisteva, tuttavia, per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente circa l’avvenuto accreditamento delle somme, rilevando come, in ragione del conseguimento del bene della vita, dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. L’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, non lasciava spazio a un’esigenza di tutela ulteriore, ma imponeva comunque una pronuncia sulle spese.

Sul punto, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, osservando come la P.A. avesse adempiuto al comando giudiziale solo dopo l’instaurazione del giudizio. Tale circostanza rendeva l’Amministrazione onerata delle spese di lite, pur nella consapevolezza della natura seriale della controversia, vertente sull’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di Carta del docente.

Quanto alla quantificazione, il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e la giurisprudenza ivi richiamata, per affermare che, in fattispecie che non comportano l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, la liquidazione deve essere contenuta in misura proporzionata al limitato impegno difensivo. In applicazione di tali criteri, le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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