Respinta la domanda risarcitoria per perdita di chance della RSA non contrattualizzata (TAR Lombardia n. 3465 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità civile della pubblica amministrazione per l’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale e richiede la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c.: condotta illegittima, danno ingiusto e nesso causale. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo non determina automaticamente il diritto al risarcimento, né l’esistenza del danno può essere presunta come conseguenza dell’illegittimità accertata. Il danno da perdita di chance presuppone la dimostrazione concreta di una rilevante probabilità del risultato utile, non essendo risarcibile la mera perdita della possibilità di conseguirlo. In materia di contrattualizzazione delle strutture sanitarie, l’effetto conformativo della pronuncia di annullamento è limitato all’introduzione di procedure selettive trasparenti, non attribuendo un diritto alla stipulazione del contratto. La colpa dell’amministrazione è esclusa quando l’illegittimità deriva da errore scusabile, per l’incertezza del quadro normativo e la complessità della situazione di fatto.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di una Residenza Sanitario Assistenziale con 120 posti letto accreditati, era l’unica delle 67 RSA accreditate della provincia a non essere stata contrattualizzata con il Servizio Sanitario Regionale. Esclusa dalle procedure di assegnazione dei budget per effetto delle c.d. regole annuali di sistema, la società aveva impugnato la DGR n. XI/6387 del 2022, ottenendone l’annullamento parziale con sentenza del TAR che aveva rilevato la violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento.
Con il ricorso in esame, la società ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni, assumendo che l’illegittima esclusione dalla contrattualizzazione le avesse causato un danno patrimoniale e la perdita della possibilità di accedere alle risorse pubbliche destinate alle RSA convenzionate. La domanda risarcitoria si fondava sulla perdita di chance, quantificata mediante consulenza tecnica di parte sulla base del numero medio di posti contrattualizzati riconosciuti alle altre strutture della provincia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente precisato che la responsabilità dell’amministrazione per esercizio illegittimo della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale, con la conseguenza che il danneggiato è tenuto a provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: sotto il profilo oggettivo, il nesso di causalità materiale e il danno ingiusto; sotto il profilo soggettivo, il dolo o la colpa. Il requisito dell’ingiustizia del danno implica che il risarcimento possa essere riconosciuto solo se l’esercizio illegittimo del potere abbia leso un bene della vita che il privato avrebbe avuto titolo a mantenere od ottenere.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito. La sentenza di annullamento n. 965/2023 aveva riconosciuto alla ricorrente esclusivamente il diritto a concorrere in condizioni di parità, senza mai affermare l’esistenza di un diritto alla stipula del contratto con il SSR. In proposito, è stata richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4249/2025 che, confermando l’annullamento, ha riconosciuto la legittimità di un’apertura graduale del sistema, valorizzando le esigenze di continuità assistenziale e di equilibrio economico-finanziario, escludendo la assimilabilità del settore sociosanitario ad un mercato integralmente liberalizzato.
Quanto alla prova della chance, il Tribunale ha rilevato che la documentazione versata in atti dall’amministrazione dimostrava che la ricorrente, nelle procedure comparative successivamente attivate, non aveva presentato alcuna candidatura in alcuni casi e, negli altri, non aveva conseguito punteggi sufficienti per risultare assegnataria delle risorse. Tali circostanze assumevano rilievo nel giudizio prognostico, escludendo che l’esito favorevole potesse considerarsi certo o altamente probabile.
Sotto il profilo della prova del danno, il Collegio ha escluso che la contrattualizzazione potesse presumere automaticamente maggiori margini economici per l’operatore, poiché il sistema degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 è funzionale all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non alla massimizzazione del profitto. La domanda è stata infine respinta anche per la mancanza dell’elemento soggettivo: l’illegittimità accertata si collocava nell’ambito dell’errore scusabile, derivando dall’obiettiva incertezza del quadro regolatorio, caratterizzato dalla novella di cui alla legge n. 118/2022 e in attesa delle coordinate nazionali per l’adeguamento del sistema alla concorrenzialità temperata.
Nota della Redazione
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