Restituzione contributo di costruzione negata su variazioni postume non provate (TAR Lombardia n. 3451 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, l’onere di provare la mancata realizzazione dell’intervento assentito con il titolo abilitativo grava sul privato e può essere assolto esclusivamente con la deduzione di concreti elementi di natura documentale od oggettiva, non surrogabili da mere dichiarazioni rese in forma libera. La variazione in diminuzione della consistenza dell’immobile, comunicata d’ufficio o dal diretto interessato a distanza di anni dalla conclusione dei lavori, non è idonea a legittimare la restituzione del contributo di costruzione ove contrasti con gli elementi ritualmente acquisiti al procedimento, quali l’accatastamento effettuato al termine delle opere. L’attestazione di agibilità non neutralizza gli effetti della dichiarazione catastale né può modificare il contenuto del titolo edilizio, attenendo a presupposti differenti e non sovrapponibili.
Il Fatto
Una società aveva presentato al Comune di Milano, nel 2010, una d.i.a. per l’ampliamento di un fabbricato industriale mediante la realizzazione di un soppalco interpiano, con una s.l.p. di nuova costruzione di 2.185 mq. Il contributo di costruzione, pari a complessivi € 406.584,80, era stato integralmente versato entro il settembre 2011 e l’intervento era stato ultimato nel maggio 2013. Nel novembre 2020, a distanza di oltre sette anni dalla conclusione dei lavori, la società comunicava al Comune di avere realizzato solo una minima parte dell’opera e chiedeva la restituzione della somma di € 353.142,62.
All’esito di una prima fase di inerzia e di un ricorso avverso il silenzio, il Comune, con provvedimento dell’8 ottobre 2024, respingeva l’istanza, ritenendo l’intervento realizzato nella sua interezza sulla base dell’accatastamento del 2013. La società ha impugnato il diniego con ricorso per motivi aggiunti, chiedendo la condanna dell’Amministrazione alla restituzione dell’importo con interessi.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel trattare congiuntamente i ricorsi per la loro sostanziale sovrapponibilità, ha ritenuto la determinazione comunale legittima. Il Collegio ha osservato che non era stata fornita alcuna prova della mancata integrale realizzazione dell’intervento originario, risultando anzi la presenza del soppalco dalla documentazione catastale aggiornata a cura della stessa ricorrente nel 2013, la quale indicava una s.l.p. di 2.177,67 mq, coerente con titolo del 2010.
La successiva variazione catastale del 2020, segnalante un soppalco di soli 287,20 mq, non è stata ritenuta sufficiente, difettando uno specifico titolo edilizio che desse certezza sulla riduzione della superficie. I giudici hanno rammentato che l’accatastamento, basato su autodichiarazioni, non è idoneo a evidenziare situazioni di difformità edilizia né a legittimare interventi privi di titolo, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2026, n. 4619.
Il Tribunale ha poi escluso che la variazione in diminuzione potesse essere provata da una mera comunicazione resa in forma libera a distanza di anni, richiamando la tipicità del procedimento amministrativo in materia edilizia, che impone l’utilizzo della modulistica appropriata. Ha inoltre precisato che la s.c.i.a. per l’agibilità presentata nel 2020, ancorché valevole come comunicazione di fine lavori, non attiene alla verifica della conformità edilizia dell’immobile e non può inficiare il valore della dichiarazione catastale del 2013, né modificare il contenuto della d.i.a. del 2010.
Quanto all’onere probatorio, la Corte ha chiarito che la prova della consistenza di un immobile grava sul privato e non può essere assolta con argomentazioni meramente inferenziali o congetturali, laddove esistano chiari elementi oggettivi sulla consistenza dell’intervento. All’infondatezza delle doglianze è conseguito il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, con compensazione delle spese tra le parti in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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