Danno da ritardo e concessioni edilizie decadute: nessuna responsabilità del Comune (Cons. Stato n. 6898 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno da ritardo si fonda su una responsabilità aquiliana e impone al danneggiato la prova di tutti gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, ai sensi dell’art. 2697 c.c., compresa la lesione di un interesse legittimo riferibile a un bene della vita di sua spettanza. Il presupposto indefettibile è la spettanza del bene della vita: se questa è esclusa da una pronuncia definitiva, la domanda risarcitoria non può essere accolta. La decadenza dal permesso di costruire per omessa tempestiva richiesta di proroga, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, è riconducibile esclusivamente al comportamento del privato e configura ragione assorbente a giustificare il diniego di riattivazione. Ne consegue l’insussistenza di un fatto illecito imputabile all’amministrazione e di un affidamento tutelabile quando difetti la prova del suo concreto sorgere.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel comune di Civitavecchia, aveva ottenuto nel 2002 tre concessioni edilizie per altrettante unità immobiliari, mai ritirate e mai portate a esecuzione. Nel 2006 e nel 2008 chiese la riattivazione dei titoli; l’istanza fu rigettata e il provvedimento impugnato davanti al TAR Lazio, che in sede cautelare ordinò il riesame.
Dopo il nuovo diniego, il TAR per il Lazio con sentenza n. 5753 del 2021 accolse i motivi aggiunti, annullando il provvedimento, ma respinse la domanda risarcitoria. Il privato appellò limitatamente a tale capo, sostenendo il pregiudizio da maggior costo edilizio o da perdita della facultas aedificandi per inerzia del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’orientamento per cui il risarcimento del danno da ritardo presuppone la prova del danno e del suo ammontare, dell’ingiustizia, del nesso causale, del dolo o colpa e della lesione di un interesse legittimo riferibile a un bene della vita, richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 1 aprile 2025, n. 2739.
Il punto decisivo è però altro: con la sentenza n. 6365 del 2025 il Consiglio di Stato ha escluso in via definitiva che l’appellante avesse titolo alla riattivazione delle concessioni. Il Comune aveva nuovamente rigettato l’istanza rilevando che, ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, non era stata presentata nei termini la richiesta di proroga dell’inizio dei lavori, con conseguente decadenza di diritto dei titoli.
La reiezione dell’appello avverso quel provvedimento, con conferma della sua legittimità, conduce al rigetto anche dell’odierno appello. L’omessa richiesta di proroga costituisce ragione assorbente, idonea di per sé a giustificare il diniego, e rende superfluo ogni apprezzamento sui presupposti della proroga stessa, anche in relazione all’art. 50, comma 7, della legge n. 203 del 1982 richiamato dall’appellante.
Ne deriva che non sussiste alcun fatto illecito imputabile al Comune: la reiezione della riattivazione è riconducibile esclusivamente alla condotta del privato. Il Collegio esclude inoltre i presupposti del risarcimento del danno da legittimo affidamento, peraltro dedotto in modo generico, poiché non è stata fornita prova che dal comportamento dell’amministrazione sia potuto sorgere un affidamento sulla concreta riattivazione dei titoli. L’appello è respinto, con condanna alle spese del grado.
Nota della Redazione
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