Inottemperanza per la carta docente: il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione (TAR Lombardia n. 3443 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione, entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, a una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto del ricorrente all’ottenimento della Carta Docente. L’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza; decorso infruttuosamente tale termine, si provvede alla nomina di un Commissario ad acta che adotti gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto ad ottenere la Carta Docente con accredito dell’importo di 500 euro ciascuna. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento.

Pertanto, le ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa fatta valere risultava adeguatamente documentata e che l’amministrazione non aveva contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.

La decisione si fonda sulla verifica della sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avendo accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato o di un suo delegato. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica, non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso.

La pronuncia conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudicato favorevole al docente in materia di Carta Docente deve trovare piena esecuzione da parte del Ministero, con la conseguente condanna dell’amministrazione inottemperante e la nomina del commissario in funzione sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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