Inottemperanza per carta del docente e no alle astreintes per mole di contenzioso (TAR Lombardia n. 3380 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici pregressi, passata in giudicato, è suscettibile di ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’accoglimento del ricorso comporta la declaratoria di inottemperanza dell’Amministrazione, con assegnazione di un termine per adempiere e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze specifiche del ritardo, quale l’eccezionale contenzioso seriale in materia di carta del docente.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di 1.500,00 euro. La sentenza era stata notificata e su di essa si era formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza deducendo l’inadempimento al giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio con atto di mera forma. La causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il Collegio ha giudicato il ricorso fondato, in quanto la pretesa era supportata da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto.

Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l’inottemperanza del Ministero e assegnato un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti intermedi. Per il caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con l’espressa precisazione che, trattandosi di funzioni istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, non è dovuto alcun compenso.

Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo applicabile l’esimente della manifesta iniquità. Il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui tale valutazione va condotta in concreto, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Nel caso di specie, la manifesta iniquità è stata desunta dall’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente, circostanza che ha determinato il ritardo nell’esecuzione.

Quanto alle spese di lite, esse sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa di carattere seriale e priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, come chiarito dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026). Le spese sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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