Ottemperanza parziale alla sentenza di condanna al pagamento di somme: accertata l’inottemperanza e nominato commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3300 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento pronunciata dal giudice ordinario in materia di sanzione disciplinare è autoesecutiva: l’effetto demolitorio travolge ab origine l’atto impugnato e si produce automaticamente, senza necessità di un facere dell’amministrazione. Diversamente, la condanna al pagamento di somme di denaro, una volta che il titolo sia passato in giudicato e sia stato ritualmente notificato, richiede l’esecuzione da parte dell’amministrazione decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. In caso di inerzia, il giudice dell’ottemperanza accerta l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di un istituto scolastico, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che annullava la sanzione disciplinare della sospensione di due mesi irrogatagli e condannava le amministrazioni resistenti a restituirgli quanto trattenuto a titolo di retribuzione, pari a una somma determinata, oltre rivalutazione e interessi, nonché al pagamento delle spese di lite. A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo da parte dell’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando sia l’omesso annullamento della sanzione sia il mancato pagamento delle somme dovute.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente distinto le due statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario. Quanto alla parte annullatoria, il Collegio ha rilevato che la pronuncia di annullamento è di per sé satisfattiva dell’interesse del ricorrente: l’effetto demolitorio si produce automaticamente per effetto della sentenza, senza che occorra alcuna attività ulteriore dell’amministrazione. Ne consegue che la domanda di ottemperanza su questo specifico punto è infondata, non ravvisandosi alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione.

Diversamente, la domanda è stata ritenuta fondata in relazione alla condanna al pagamento delle somme (retribuzione trattenuta e spese di lite). Il Collegio ha accertato che il titolo era passato in giudicato ed era stato ritualmente notificato e che, alla data della decisione, era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute in base a sentenze esecutive.

L’amministrazione, pur costituitasi in giudizio, non aveva formulato alcuna deduzione né fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento, sicché il credito risultava non contestato nell’an e nel quantum. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere al pagamento integrale, con nomina sin d’ora del commissario ad acta nella persona del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento.

Il Collegio ha infine ritenuto manifestamente iniqua, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme, la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora richiesta dalla parte ricorrente, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della fondatezza solo parziale del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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