Cessazione della materia del contendere in ottemperanza se la carta docente è concessa dopo il ricorso (TAR Lombardia n. 3298 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso il silenzio dell’Amministrazione successivo a una sentenza di condanna, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendo necessario un formale accertamento di ottemperanza. Tale esito non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite, atteso che l’adempimento tardivo, successivo all’instaurazione del giudizio, giustifica l’integrale loro imposizione a carico della parte resistente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4604/2024, depositata in data da intendersi richiamata, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente (o strumento equipollente) per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, nell’importo di euro 500,00 annui, oltre alla rifusione delle spese processuali. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al dictum giudiziale, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio del beneficio. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione provvedeva all’adempimento e la ricorrente dichiarava la propria soddisfazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito della nota depositata in giudizio dalla ricorrente, la sentenza di merito doveva considerarsi ottemperata. La piena soddisfazione della pretesa azionata, non contestata dalla parte resistente, integra gli estremi della cessazione della materia del contendere, istituto applicabile anche al rito dell’ottemperanza allorché l’interesse sostanziale sia stato integralmente realizzato.
Il Tribunale ha quindi precisato che l’intervenuto adempimento, realizzatosi solo dopo la presentazione del ricorso, non poteva restare privo di conseguenze sul piano delle spese di lite. La condotta tardiva dell’Amministrazione, infatti, ha reso necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale per conseguire quanto già riconosciuto dal giudice di merito, con la conseguenza che le spese del giudizio di ottemperanza vanno poste a suo carico.
In applicazione di tali principi, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha condannato il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario. L’esito del giudizio non richiede ulteriori statuizioni, attesa l’avvenuta satisfattiva realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso per ottemperanza.
Nota della Redazione
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