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La sospensione cautelare per tutelare la salute del lavoratore giustifica l’invito a visita medica (TAR Lombardia, Sez. V, ordinanza cautelare n. 690 dell’10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’invito del datore di lavoro a sottoporsi a visita medica non integra un accertamento sanitario vietato dall’art. 5, comma 2, dello Statuto dei lavoratori quando risponde all’esigenza di valutare l’idoneità del dipendente alle mansioni assegnate. In tale evenienza, il datore è gravato da un vero e proprio dovere di tutela della salute del lavoratore che legittima l’iniziativa datoriale, anche in presenza di una malattia riferita dal lavoratore stesso. In sede cautelare, il periculum in mora addotto dal lavoratore sospeso deve essere bilanciato con il pregiudizio che l’accoglimento dell’istanza potrebbe arrecare all’interesse del datore di lavoro a garantire la sicurezza e l’integrità psico-fisica del proprio dipendente.

Il Fatto

La ricorrente, ricercatrice a tempo determinato con contratto “senior”, impugnava il provvedimento con cui l’Università IULM disponeva la sua sospensione temporanea dal servizio e la contestuale convocazione a visita medica. Il provvedimento traeva origine dalla comunicazione della stessa lavoratrice, la quale in una mail del 9 gennaio 2026 aveva documentato la presenza di una malattia che riteneva idonea ad incidere sullo svolgimento di talune attività previste dal suo contratto. Con successiva mail del 15 gennaio 2026, la ricorrente non aveva richiesto di assentarsi dal lavoro usufruendo della prognosi indicata dal proprio medico, ma aveva insistito per un adattamento delle mansioni alle mutate condizioni di salute.

Con motivi aggiunti, la lavoratrice impugnava anche la successiva nota del 14 maggio 2026 con cui l’Ateneo richiedeva una certificazione medica. La ricorrente contestava la legittimità di tali determinazioni, ritenendole ascrivibili ai controlli sanitari vietati in capo al datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in sede di scrutinio sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto la domanda sprovvista del prescritto fumus boni iuris. La censura della ricorrente si incentrava sul divieto di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto dei lavoratori che preclude al datore di lavoro di effettuare accertamenti sanitari sulla idoneità e sulla infermità del dipendente. Tuttavia, i giudici hanno osservato come le determinazioni impugnate non fossero riconducibili a tale tipologia di controlli vietati, ma al diverso e doveroso potere del datore di lavoro di valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni assegnate.

Il TAR ha valorizzato la circostanza che l’iniziativa datoriale fosse stata assunta “a seguito” di quanto rappresentato dalla stessa ricorrente nella mail del 9 gennaio 2026. In quel messaggio, la lavoratrice aveva documentato una malattia che asseriva idonea ad incidere su alcune delle attività di ricerca e insegnamento cui era obbligata in forza del contratto. La manifestazione di tale condizione di salute da parte della stessa dipendente rendeva, quindi, legittimo e anzi doveroso l’intervento dell’Università.

La Corte ha inoltre evidenziato l’atteggiamento processualmente rilevante della ricorrente, la quale aveva chiesto non di assentarsi dal lavoro ma di ottenere un adattamento delle proprie mansioni allo stato di malattia. Tale circostanza confermava che l’Ateneo non stesse esercitando un controllo sull’assenteismo, bensì gestendo una situazione di possibile inidoneità sopravvenuta alle mansioni, con conseguente necessità di accertamento medico ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha ritenuto recessivo all’esito del bilanciamento con il pregiudizio allegato dall’Università, la quale è “tenuta a farsi carico della tutela della salute del lavoratore”. La sospensione cautelare, in altri termini, avrebbe impedito al datore di lavoro di assolvere all’obbligo di protezione della salute del dipendente, con conseguente prevalenza dell’interesse alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica rispetto a quello alla continuità del rapporto di lavoro. All’esito, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di fase in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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