Prescrizione della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto: la consapevolezza si presume dalla domanda all’INAIL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7961 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto, ex art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, è un beneficio autonomo rispetto al diritto a pensione e, come tale, è soggetto a prescrizione, che inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore acquisisce la consapevolezza, o la conoscibilità, dell’esposizione qualificata all’amianto. Tale consapevolezza può essere legittimamente desunta dal giudice di merito dalla presentazione, da parte del lavoratore, di una domanda all’INAIL volta a ottenere la certificazione dell’esposizione stessa. La parte che eccepisce la prescrizione ha l’onere di dedurre la sola inerzia del titolare del diritto, mentre spetta al giudice qualificare giuridicamente i fatti e sussumerli nella norma, senza essere vincolato dalla prospettazione delle parti. Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova è sindacabile in cassazione solo se la prova è idonea a invalidare, con giudizio di certezza, le altre risultanze.
Il Fatto
Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto. Il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Istituto e accolto la domanda. La Corte d’appello, riformando la sentenza, aveva accolto l’eccezione e rigettato la domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso, dichiarandoli in gran parte sovrapponibili a questioni già risolte in controversie analoghe, da ultimo con l’ordinanza n. 11205 del 2025, ai cui principi ha inteso dare continuità. Ha ritenuto infondati i motivi concernenti la nullità della sentenza e la pronuncia ultra petita, affermando che l’eccepiente ha solo l’onere di dedurre l’inerzia del titolare e che il giudice non è vincolato dalla prospettazione difensiva nel qualificare la fattispecie.
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi volti a ridiscutere l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, che aveva desunto la consapevolezza dell’esposizione dalla domanda presentata all’INAL. Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo concernente la mancata ammissione di istanze istruttorie, in quanto la prova non ammessa non era idonea a infirmare la valenza significativa della domanda all’INAIL, e quello sulla violazione degli oneri probatori, configurandosi come un irrituale tentativo di ottenere un diverso apprezzamento delle prove.
La Corte ha infine giudicato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, ribadendo che l’autonomia del beneficio rispetto al diritto a pensione implica la definitività della sua estinzione per prescrizione, senza compromettere il nucleo essenziale della garanzia di cui all’art. 38 Cost. Il decimo motivo sulle spese è stato rigettato perché il mancato esercizio del potere di compensazione non è sindacabile in sede di legittimità.
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Nota della Redazione
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