Sospensione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per insussistenza della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 667 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare di sospensione del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo deve valutare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale del richiedente anche alla luce della documentazione sopravvenuta al provvedimento impugnato. Le richieste di archiviazione formulate dal pubblico ministero e la sentenza di non doversi procedere per remissione della querela, ove integrino elementi idonei a smentire i fatti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, legittimano l’accoglimento dell’istanza cautelare, con conseguente sospensione del diniego ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il provvedimento con cui la Questura aveva rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata il 13.01.2025. L’Amministrazione fondava il diniego su una valutazione di pericolosità sociale del richiedente, desumibile dalla pendenza di procedimenti penali a suo carico per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il provvedimento di rigetto, emesso in data 18.11.2025, veniva notificato all’interessato in data 23.03.2026. Il ricorrente proponeva quindi ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, esaminata la documentazione depositata in giudizio dal ricorrente, ha ritenuto che i fatti posti a fondamento della valutazione di pericolosità sociale trovassero puntuale smentita nelle emergenze documentali prodotte.

In particolare, il Tribunale ha valorizzato gli atti attestanti i contributi versati per il mantenimento della figlia e i rapporti intrattenuti con la stessa, elementi reputati incompatibili con il quadro di pericolosità delineato dall’Amministrazione. Tali risultanze sono state considerate idonee a contraddire il presupposto fattuale del provvedimento di diniego.

Ulteriore elemento di decisiva rilevanza è stato individuato nella richiesta di archiviazione formulata in data 9.9.2024 dalla Procura della Repubblica per il reato di maltrattamenti in famiglia, nonché nella richiesta di archiviazione del procedimento per la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 cod. pen.

Il Collegio ha inoltre richiamato la sentenza del Tribunale del 2.3.2026, con la quale era stata dichiarata la non doversi procedere per i reati di lesioni personali e minaccia, in ragione dell’intervenuta remissione della querela. Tale esito processuale, unitamente alle richieste di archiviazione, ha determinato il convincimento del giudice cautelare circa l’insussistenza degli elementi sui quali l’Amministrazione aveva fondato il giudizio di pericolosità sociale.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione. Il Collegio ha contestualmente fissato la camera di consiglio del 3 dicembre 2026 per il prosieguo del giudizio, disponendo infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *