Il blocco delle fatture disposto dall’ASL sulla struttura accreditata è materia devoluta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11687 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto il recupero di presunti saldi negativi e il blocco delle fatture disposto dall’ASL nei confronti di una struttura privata accreditata che eroga prestazioni sanitarie in regime di concessione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La circostanza che l’Amministrazione abbia espresso le proprie determinazioni in forma provvedimentale non ne muta la sostanza, che resta quella di una quantificazione del corrispettivo spettante alla struttura per l’attività svolta. Non assume pertanto rilievo alcun profilo legato all’esercizio di poteri autoritativi e discrezionali, vertendosi in materia di meri accertamenti tecnici e di applicazione della disciplina contrattuale. La questione si colloca a valle del rapporto concessorio, secondo il binomio “obbligo-pretesa”, con conseguente declinatoria della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, struttura privata che gestisce un centro di dialisi ambulatoriale, ha impugnato le note con cui l’ASL ha disposto il blocco delle fatture relative alle prestazioni erogate nei mesi di ottobre e novembre 2025, recuperando importi a titolo di presunti saldi negativi per le annualità 2020, 2021 e 2022, nonché apponendo un blocco cautelativo in attesa della definizione del saldo per l’anno 2024. La società aveva contestato in sede amministrativa i valori della produzione riconoscibile determinati dalla Regione per gli anni 2020 e 2021 e aveva concordato per il 2022 un piano di rateizzazione, regolarmente avviato e in corso di esecuzione. L’ASL ha invece interrotto il piano, recuperando l’intero importo residuo tramite compensazione con le fatture correnti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia di rapporti tra ASL e strutture private accreditate. La controversia non concerne atti autoritativi di programmazione e organizzazione, ma disposizioni che, sebbene espresse in forma provvedimentale, hanno sostanza di quantificazione del corrispettivo spettante alla struttura per l’attività prestata in regime di concessione.
Quanto alle annualità 2020 e 2021, la Corte ha rilevato che le censure attengono all’asserita errata valutazione dell’Amministrazione nel calcolo del valore della produzione, effettuato in applicazione di criteri previamente definiti. L’oggetto della contestazione è il valore della produzione elaborato a chiusura dell’anno di riferimento, con la conseguenza che l’Amministrazione non esercita un potere discrezionale ma opera quale controparte contrattuale, limitandosi a verificare la quantificazione economica delle prestazioni rese, secondo il binomio “obbligo-pretesa” che caratterizza la giurisdizione ordinaria.
Con riguardo al blocco cautelativo delle fatture, il TAR ha osservato che la misura trova fondamento in un’espressa previsione contrattuale, contenuta nell’art. 5 del Regolamento sulla fatturazione di cui al DCA n. 247/2019, allegato e parte integrante dell’accordo sottoscritto tra le parti. Anche la revoca della rateizzazione è stata ricondotta all’applicazione della delibera di giunta regionale n. 136/2024, che preclude il beneficio della rateizzazione in caso di mancata emissione delle note di credito. Siffatte controversie, aventi contenuto meramente patrimoniale, appartengono pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, con gli effetti e le conseguenze di cui all’art. 11 cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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