Revocazione improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: il gratuito patrocinio non incide sulla statuizione sulle spese (TAR Lombardia n. 2831 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese di lite contenuta in una sentenza è indipendente dal procedimento per la loro liquidazione che segue le determinazioni della Commissione per il gratuito patrocinio. La compensazione delle spese tra le parti processuali non preclude che il ricorrente ammesso al beneficio sia esentato dal corrispondere la quota al proprio difensore, gravando tale onere sullo Stato. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’azione di revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. proposta avverso la sentenza che non ha considerato l’intervenuta ammissione al beneficio, non sussistendo la dedotta erronea percezione della contemporanea sussistenza dell’onere delle spese.
Il Fatto
La ricorrente, che aveva proposto un giudizio dinanzi al TAR Milano, era stata ammessa al gratuito patrocinio. Avendo omesso di depositare il provvedimento di ammissione al beneficio, la sentenza di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese tra le parti. Ritenendo che la mancata considerazione dell’intervenuta ammissione avesse determinato un errore di fatto, la ricorrente proponeva azione di revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. avverso la predetta sentenza.
La Motivazione del TAR
Nel corso del giudizio di revocazione, la ricorrente depositava una nota con cui dichiarava di non conservare interesse alla definizione del giudizio, chiedendo però una pronuncia incidentale per escludere di essere tenuta al pagamento del contributo unificato e delle spese di lite.
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di non interesse determina il sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm., con conseguente pronuncia di improcedibilità del ricorso.
Quanto alla richiesta incidentale, il TAR ha chiarito che la statuizione sulle spese operata in sentenza è indipendente dal procedimento per la loro liquidazione, che viene invece disposta sulla base delle statuizioni della Commissione per il Gratuito Patrocinio. La compensazione tra le parti processuali non preclude che il ricorrente ammesso al beneficio sia esentato dal corrispondere la quota al proprio legale, essendo la stessa a carico dello Stato. Non sussiste pertanto l’errore revocatorio lamentato, essendo la revocazione infondata e restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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