Ottemperanza per carta docente: il TAR ordina il pagamento al Ministero (TAR Lombardia n. 2770 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia effettuato alcun pagamento, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato. Per il caso di perdurante inerzia, è nominato sin d’ora un commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.
Il Fatto
Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere a due docenti l’importo di cinquecento euro ciascuno per l’annualità 2018/2019 a titolo di carta docente. Nonostante la notifica della sentenza, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. I ricorrenti hanno quindi notificato e depositato un ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mera forma, senza formulare deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato che il titolo esecutivo fosse passato in giudicato e ritualmente notificato in data 29.01.2025. Ha quindi constatato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione avesse effettuato pagamenti, neppure parziali.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni dei ricorrenti hanno dimostrato l’inottemperanza dell’amministrazione, che non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum. Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Como, Lecco e Sondrio. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in ottocento euro per compensi oltre oneri di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.