Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2751 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto alla carta elettronica del docente, in quanto provvedimento giurisdizionale idoneo a costituire titolo esecutivo, è suscettibile di essere portata a esecuzione dinanzi al giudice amministrativo mediante il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la pubblica amministrazione è tenuta a dare completa esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il quale può nominare sin da ora un commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento, anche tramite il pagamento in conto sospeso. Il giudicato copre ogni questione relativa all’an e al quantum della pretesa, non potendo l’amministrazione sottrarsi all’obbligo di conformarsi alla statuizione giurisdizionale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ad alcuni docenti il diritto alla carta elettronica per la formazione professionale per più anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare le relative somme. Il giudice del lavoro aveva altresì dichiarato prescritta la domanda per uno degli anni richiesti da una delle ricorrenti.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 29 novembre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Non essendo seguito alcun adempimento da parte del Ministero, i docenti adivano il TAR Lombardia con ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione coattiva del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente accertato la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, verificando la notifica della sentenza del giudice del lavoro, il suo passaggio in giudicato e la notifica del ricorso entro i termini di legge. Ha quindi rilevato l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, termine che deve intendersi satisfattivo dell’interesse dell’amministrazione a provvedere spontaneamente.
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto l’Amministrazione non aveva dato alcuna esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario. Ha pertanto accolto la domanda, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notifica se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente in favore dei ricorrenti.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato, autorizzandolo a porre in essere tutti gli atti necessari entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Ha inoltre precisato che il commissario potrà ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di dipendente della stessa amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in misura ridotta in considerazione del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026, e disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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