Ottemperanza al giudicato per la carta docente: nomina del commissario ad acta in caso di inerzia (TAR Lombardia n. 2647 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario all’attribuzione della carta docente costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ove l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 e la formazione del giudicato costituiscono presupposti processuali il cui onere probatorio grava sul ricorrente. L’accertata inerzia dell’Amministrazione, non contestata in giudizio, legittima la condanna all’esecuzione integrale della sentenza e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, che opererà solo su istanza del creditore e senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como, Sezione Lavoro, una sentenza che ne accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione e a corrisponderle i relativi importi. Sul provvedimento si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del tribunale.

A fronte della mancata esecuzione spontanea, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare integrale esecuzione alla sentenza. L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha quindi ritenuto la pretesa azionata adeguatamente documentata, rilevando che la mancata ottemperanza non era stata contestata dall’Amministrazione in giudizio.

Il collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni.

Il TAR ha specificato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, non essendo dovuto alcun compenso. Ha infine condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, tenendo conto della serialità del contenzioso e dei criteri indicati da Cons. Stato, sez. VII, nelle pronunce citate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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