Ottemperanza per la carta docente: dichiarata l’inottemperanza del Ministero e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2576 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dal creditore, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura secondo i parametri del titolo e della legge. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., sicché il ricorso va accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con assegnazione del termine per il pagamento e nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, agiva per l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata satisfatta dall’Amministrazione. Il creditore proponeva quindi ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si costituiva per resistere.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, rilevando che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve solo a garantirne il soddisfacimento. L’entità delle somme richieste, come calcolata dal ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e degli artt. 1282 e ss. cod. civ.

Conseguentemente, il TAR ha assegnato all’Amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo esecutivo, degli ulteriori accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con l’onere di determinare definitivamente l’importo dovuto e di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura di € 800,00 per compensi, oltre accessori, liquidata tenendo conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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