Autorizzazione in deroga al rumore nulla se manca monitoraggio e valutazione dei terzi (TAR Lombardia n. 2512 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione comunale in deroga ai limiti di immissione acustica per attività temporanee è legittima solo se l’Amministrazione, oltre a valutare i fattori elencati dall’art. 8 della legge regionale della Lombardia n. 13/2001, predisponga e imponga misure di controllo idonee a garantire l’effettivo rispetto dei valori di emissione ritenuti compatibili nella valutazione previsionale di impatto acustico. La mera prescrizione di “adottare gli accorgimenti tecnici indicati” nella relazione, senza che questi siano concretamente determinati e senza alcun monitoraggio in corso d’evento, integra un difetto di istruttoria e di motivazione. La tempistica di rilascio del provvedimento, se tale da comprimere irragionevolmente le possibilità di tutela dei terzi potenzialmente lesi, integra un vizio di eccesso di potere per disproporzionalità, pur essendo ordinatorio il termine regolamentare per la presentazione dell’istanza. L’omessa considerazione della popolazione esposta, della frequenza delle manifestazioni e del rumore antropico determina l’illegittimità dell’atto. La domanda risarcitoria, invece, richiede la piena prova del danno e del nesso causale secondo i principi della responsabilità aquiliana, non essendo l’illegittimità provvedimentale sufficiente a fondarla in via automatica.

Il Fatto

Un residente del Comune di Lissone ha impugnato l’autorizzazione in deroga ai valori limite di immissione acustica rilasciata il 3 luglio 2025 per un evento musicale previsto per il 5 luglio 2025, nell’ambito di una più ampia rassegna estiva. Il ricorrente, che si era attivato in sede procedimentale presentando osservazioni, lamentava la mancata considerazione delle proprie istanze e l’insufficienza delle misure previste per contenere l’inquinamento acustico, oltre alla tempistica compressa del procedimento che non gli avrebbe consentito una tutela effettiva. Ha chiesto sia l’annullamento del provvedimento, sia il risarcimento del danno per sé e per il figlio minore. Si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso. Essendo l’evento già svolto alla data della decisione, la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile, residuando l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accertato la fondatezza parziale delle censure. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, qualificando le osservazioni del ricorrente come un mero esposto: non essendo il residente un controinteressato in senso sostanziale e formale, l’Amministrazione non era tenuta a riscontrare le sue sollecitazioni. Ha altresì respinto la censura di nullità per indeterminatezza del destinatario e quella sul difetto di istruttoria in relazione alla valutazione di impatto acustico.

La prima illegittimità accertata riguarda la mancata previsione di misure di controllo. L’autorizzazione, richiamando la valutazione previsionale che indicava un limite di 75 dB alle abitazioni e di 90 dB alla cassa, si limitava a prescrivere l’adozione degli “accorgimenti tecnici e procedurali” ivi indicati, senza però specificarli: la valutazione, infatti, non li determinava. Il Giudice ha rilevato che l’art. 8, comma 3, della legge regionale n. 13/2001 impone al Comune di dettare prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore, e che la natura primaria dell’interesse alla salute richiede misure concrete e verificabili, non mere enunciazioni di principio. Né risulta alcun monitoraggio in corso d’evento, a differenza di quanto il medesimo Comune aveva disposto in altre occasioni con la presenza di un tecnico fonomico, come emergente dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2747/2022.

Il Tribunale ha poi dichiarato illegittimo il provvedimento per la mancata considerazione dei fattori di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale: l’atto non recava alcuna disamina specifica della popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti, della frequenza delle manifestazioni (l’evento era parte di un festival, non un caso isolato) e del rumore antropico dovuto ai flussi di pubblico. La valutazione richiesta dalla norma è stata ritenuta meramente apparente, difettando l’effettiva ponderazione degli interessi contrapposti.

È stato infine accolto il profilo di eccesso di potere legato alla tempistica. L’istanza era stata presentata il 19 giugno 2025, oltre il termine di 30 giorni previsto dal regolamento comunale, e l’autorizzazione era stata rilasciata solo il 3 luglio, a un giorno dall’evento. Ritenuto il termine di natura ordinatoria, il Collegio ha però evidenziato che il suo mancato rispetto non può tradursi in una compressione sproporzionata delle facoltà di tutela dei terzi: non essendo possibile un riesame amministrativo o una tutela cautelare effettiva prima dell’evento, l’agire dell’Amministrazione è risultato sproporzionato e illegittimo.

La domanda risarcitoria è stata invece dichiarata inammissibile per il figlio minore, carente di legittimazione, e infondata per il ricorrente, non avendo questi fornito la prova del danno biologico lamentato né dimostrato un nesso diretto tra i costi sostenuti e il provvedimento impugnato, alla stregua dei principi in materia di responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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