Autorizzazione di polizia e requisiti di affidabilità: natura personale del titolo e valutazione dei precedenti del socio (TAR Lombardia n. 554 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione di polizia di cui all’art. 134 TULPS ha natura personale. Ne consegue che i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione devono essere effettivamente esercitati dal soggetto che richiede il titolo, non potendo la società istante supplire al difetto di affidabilità della persona fisica che la costituisce e la governa. La valutazione di affidabilità ex art. 11 del D.Lgs. n. 159/2011 non si esaurisce nella verifica formale dei requisiti soggettivi del richiedente, ma si estende alla posizione dei soggetti che, di fatto, controllano e gestiscono l’attività, ivi compresi coloro che hanno dato vita alla compagine sociale. La carenza di prova sul punto determina il difetto di fumus della domanda cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della vigilanza privata, impugnava il decreto prefettizio che aveva negato il rilascio della licenza ex art. 134 TULPS per l’ambito territoriale di Milano e Monza Brianza. Il diniego si fondava su un duplice ordine di ragioni: la carenza dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in capo al soggetto istante, stante la natura personale dell’autorizzazione di polizia, e la circostanza che la società era stata costituita da persona gravata da molteplici precedenti di polizia per gravi illeciti penali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia, scrutinando l’istanza cautelare, ha ritenuto la domanda di sospensiva sfornita del necessario fumus. La valutazione ha preso le mosse dalla consolidata natura personale dell’autorizzazione di polizia, che impedisce di ritenere satisfattiva la sola verifica dei requisiti formali in capo all’ente richiedente quando manchi la dimostrazione che i poteri gestori siano esercitati da soggetto affidabile.

Sul secondo profilo, il Collegio ha attribuito rilievo alla circostanza che la società fosse stata costituita in Italia da soggetto con precedenti di polizia per gravi illeciti di rilevanza penale. Tale elemento, lungi dall’essere neutrale, incide sulla valutazione di affidabilità che l’Amministrazione è chiamata a compiere ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 159/2011, dovendo l’istruttoria estendersi ai soggetti che hanno dato vita alla compagine e che potrebbero condizionarne l’operato.

Ciononostante, il Tribunale ha rilevato che il decreto impugnato non risultava depositato nel fascicolo processuale, così come difettavano gli atti endoprocedimentali posti a base dell’istruttoria. Ha pertanto disposto un adempimento istruttorio, ordinando alla Prefettura di Milano il deposito dei predetti atti ai sensi degli artt. 46 e 65, comma 2, cod. proc. amm., entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il rigetto della domanda cautelare non assume pertanto carattere definitivo, essendo funzionale all’acquisizione degli atti necessari per una compiuta valutazione nel merito. Le spese di lite della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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