Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese nel contenzioso sulle autorizzazioni sanitarie (TAR Lombardia n. 2323 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non si oppongano. Il Collegio può disporre la compensazione delle spese ex art. 84, comma 2, cod. proc. amm., quando ravvisi nel particolare andamento processuale della lite una ragione idonea a giustificarla, anche in presenza dell’opposizione della controparte costituita.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di uno studio professionale di medicina dello sport, aveva impugnato dinanzi al TAR Lombardia una serie di provvedimenti adottati dall’ATS della Brianza, tra cui un atto di diffida e contestuale sospensione per sei mesi dell’autorizzazione sanitaria, un verbale di sopralluogo e un processo verbale di contestazione di illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria. Con motivi aggiunti, l’impugnazione era stata estesa alla delibera di revoca dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di accertamento dell’idoneità sportiva agonistica e alla conseguente nota di cancellazione della struttura da parte di Regione Lombardia.
L’ATS si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, mentre il Comune e la Regione non si erano costituiti. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza. Successivamente, il ricorrente aveva depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, chiedendo la compensazione delle spese, alla quale l’ATS si era opposta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 84 cod. proc. amm., norma che disciplina la rinuncia al ricorso in ogni stato e grado della controversia. La dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, era stata depositata presso la segreteria e notificata alle altre parti a mezzo PEC in data 26 marzo 2026, quindi con ampio anticipo rispetto all’udienza pubblica del 12 maggio 2026, nel rispetto del termine di dieci giorni previsto dal comma 3 della medesima disposizione.
Quanto all’opposizione alla rinuncia, il Collegio ha rilevato che nessun interesse alla prosecuzione del giudizio era stato rappresentato dalla controparte costituita, non essendo sufficiente la mera opposizione alla compensazione delle spese a manifestare un interesse alla prosecuzione. Ricorrendo pertanto i presupposti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., il giudizio è stato dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
In relazione alle spese di lite, il Collegio ha esercitato il potere discrezionale riconosciutogli dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., disponendone la compensazione tra le parti. A fondamento di tale statuizione, il Collegio ha addotto il particolare andamento sul piano processuale della lite, ravvisando in ciò una ragione idonea a giustificare il sacrificio del principio di soccombenza, pur in presenza dell’espressa opposizione della parte costituita.
La pronuncia ha infine disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, operando il bilanciamento tra il principio di pubblicità della decisione e la tutela dei dati personali della parte.
Nota della Redazione
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