Vincolo paesaggistico sui territori di protezione esterna del parco senza riserva di legge (TAR Lombardia n. 1183 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione a vincolo paesaggistico dei territori di protezione esterna dei parchi regionali, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004, non richiede che la perimetrazione degli stessi sia operata da una fonte legislativa primaria. L’art. 17, comma 3, l.r. Lombardia n. 86/1983 consente al piano territoriale di coordinamento del parco di disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione territoriale indicata dalla legge istitutiva, senza necessità di una riserva di legge in tal senso. In materia di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione sono espressione di ampia discrezionalità, sottratta al sindacato di legittimità salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste; la motivazione puntuale non è richiesta per la destinazione della singola area, operando un obbligo di motivazione rafforzata solo in presenza di situazioni di particolare affidamento.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un’area di circa 20.000 mq. sita nel Comune di Bergamo, nei pressi del nuovo ospedale, impugnavano la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/7067 del 10 ottobre 2022, di approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco regionale e naturale dei Colli di Bergamo. La variante ricomprendeva il terreno dei ricorrenti tra i territori di protezione esterna del parco, assoggettandolo a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 42/2004.
I ricorrenti deducevano, in sintesi, la violazione di una pretesa riserva di legge, la carenza di motivazione e l’insufficiente istruttoria, anche in relazione al principio dell’affidamento. Si costituivano Regione Lombardia, Parco dei Colli di Bergamo e Comune di Bergamo, eccependo in via preliminare l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e contestandone l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità e di carenza di interesse. In relazione al primo motivo, concernente la dedotta riserva di legge, la sentenza ha rilevato come l’art. 142, lett. f), d.lgs. n. 42/2004 non contenga alcuna riserva in tal senso, e come l’art. 23, comma 1, l. n. 394/1991, menzionando una “perimetrazione provvisoria” da parte della legge regionale istitutiva, impliciti la possibilità di una successiva modifica anche con strumenti non legislativi. L’art. 32 l. n. 394/1991 demanda alla Regione la determinazione dei confini delle aree contigue, mentre l’art. 17, comma 3, l.r. n. 86/1983 consente espressamente al piano territoriale di disporre modifiche e integrazioni alla delimitazione della legge istitutiva. Neppure la D.G.R. n. 2727/2011, citata dai ricorrenti, potrebbe introdurre una riserva di legge assente nel sistema.
Quanto al secondo e terzo motivo, la pronuncia richiama il consolidato orientamento secondo cui le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo arbitrarietà o irragionevolezza manifeste. La motivazione puntuale non è dovuta per la destinazione della singola area, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti meritevoli di tutela, derivanti solo da convenzioni di lottizzazione o da giudicati di annullamento di provvedimenti.
Nel caso di specie, la Relazione al PTC dava conto delle ragioni delle scelte pianificatorie, evidenziando la funzione di centralità del Parco nel sistema delle reti di connettività provinciale e la possibilità di agire anche all’esterno per la tutela naturalistica e ambientale. L’area dei ricorrenti risultava lambita dalla rete ecologica provinciale, in particolare dalle connessioni ripariali, e costituiva parte di una vasta area verde, seppur marginale, con funzione di raccordo con il sistema dei PLIS. La Corte ha quindi escluso ogni profilo di affidamento e ogni necessità di motivazione rafforzata, precisando che gli atti di pianificazione non sono soggetti alle norme sulla partecipazione, essendo le osservazioni dei privati un semplice apporto collaborativo. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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