Illegittima la richiesta di permesso di costruire firmato da geometra: niente silenzio-assenso (TAR Abruzzo n. 97 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore edilizio, i contenuti della domanda di permesso di costruire espressamente e tassativamente richiesti dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 sono essenziali. Tra questi rientra la dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto alla normativa urbanistica, edilizia e di settore. In assenza di tale documento, non è configurabile un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e, conseguentemente, non può formarsi il silenzio-assenso, anche se l’Amministrazione non ha attivato i poteri istruttori entro il termine di conclusione del procedimento. L’Amministrazione non è tenuta a contestare analiticamente le osservazioni procedimentali del privato, essendo sufficiente prenderne atto e valutarle.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il diniego di un permesso di costruire in variante per l’eliminazione delle barriere architettoniche mediante la realizzazione di un ascensore esterno, chiedendo anche la declaratoria dell’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza, per il decorso del termine senza richieste istruttorie né diniego tempestivo. Essi lamentavano, inoltre, il mancato risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo agire amministrativo. Il Comune resisteva in giudizio, eccependo la carenza dei presupposti per la formazione del silenzio-assenso, atteso che il progetto era firmato da un geometra e non da un tecnico laureato abilitato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris del ricorso. In primo luogo, il Collegio ha escluso il perfezionamento del silenzio-assenso, condividendo la motivazione del diniego impugnato che qualificava l’intervento come variante essenziale e rilevava la mancanza di una figura professionale abilitata. La Corte ha richiamato il principio per cui i contenuti della domanda di permesso di costruire, indicati tassativamente dall’art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, sono essenziali, e la loro assenza rende l’istanza inidonea a far sorgere l’obbligo di provvedere, con la conseguente inconfigurabilità del silenzio-assenso.
In secondo luogo, il TAR ha chiarito che l’Amministrazione non ha il dovere di contestare punto per punto le osservazioni procedimentali del privato, ma deve solo prenderle in esame e valutarle, come avvenuto nel caso di specie. Infine, la valutazione del Comune circa la natura di variante essenziale dell’intervento, comportante la realizzazione di due ulteriori piani in sopraelevazione, è stata ritenuta logica e corretta in sede di sommaria delibazione. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della fase cautelare.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.