Giudizio di ottemperanza e nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato del Giudice del Lavoro (TAR Marche n. 1001 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi integrale esecuzione, assegnando un termine e nominando sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, senza opporre ragioni contrarie, non è idonea a contrastare la fondatezza della pretesa azionata in sede di ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, notificata, era passata in giudicato. Ritenendo che l’Amministrazione non avesse ottemperato al dictum giudiziale, il lavoratore proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Ufficio Scolastico Regionale si costituiva solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando come, a seguito della notifica della sentenza all’Amministrazione, fosse decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione necessaria per l’azione di ottemperanza volta al pagamento di somme di denaro. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, né aveva dimostrato di aver dato corso all’esecuzione del giudicato.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, condannando l’Amministrazione a dare esecuzione integrale alla sentenza, fatti salvi gli eventuali pagamenti già corrisposti. È stato assegnato il termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con l’onere per il creditore di investirlo direttamente con propria istanza.
Il Commissario, una volta attivato, dovrà provvedere all’esecuzione dell’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e coordinandosi con le strutture regionali. Infine, il Collegio ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in misura forfettaria, richiamando a sostegno la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 9289/2025 in materia di liquidazione delle spese nel giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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