Monetizzazione ferie non godute per malattia sopravvenuta (TAR Marche n. 954 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di corresponsione del trattamento economico sostitutivo per le ferie non godute dal pubblico dipendente non trova applicazione quando il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore. Il diritto alla monetizzazione delle ferie discende direttamente dall’art. 36 Costituzione quando sia certo che la mancata fruizione non sia stata determinata dalla volontà del dipendente. L’onere di programmazione e sollecitazione alla fruizione delle ferie grava sull’Amministrazione, la cui inerzia non può precludere il diritto all’indennità sostitutiva in caso di cessazione dal servizio per inabilità fisica.
Il Fatto
Un appartenente alla Polizia di Stato, dopo essere stato collocato in quiescenza per sopraggiunta inabilità fisica al lavoro, richiedeva all’Amministrazione la monetizzazione dei giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti per le annualità dal 2019 al 2022.
Il Questore disponeva il pagamento solo per le ferie relative agli anni 2021 e 2022, escludendo un giorno del 2019 e quarantacinque giorni del 2020. Avverso tale diniego l’interessato proponeva ricorso gerarchico, rimasto senza riscontro, e quindi impugnava i provvedimenti dinanzi al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il proprio consolidato orientamento, formatosi a seguito della sentenza interpretativa della Corte Costituzionale n. 95 del 2016, secondo cui il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute del pubblico dipendente discende direttamente dall’art. 36 Costituzione, quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
Il Collegio osserva che il ricorrente, alla data del sopraggiungere della patologia, aveva maturato il diritto a fruire del residuo di ferie per gli anni 2019 e 2020, ma non era stato in grado di goderne a causa della malattia che lo aveva condotto alla dispensa dal servizio, senza alcuna sua responsabilità.
Assume rilievo decisivo la circostanza che non risultano atti dell’Amministrazione diretti a sollecitare la fruizione delle ferie relative all’anno 2020, né disposizioni di servizio di programmazione del loro godimento. L’inerzia datoriale, pertanto, non può tradursi in un pregiudizio per il dipendente, il quale non ha avuto la concreta possibilità di richiedere e utilizzare i riposi maturati.
Il diniego di monetizzazione si rivela, pertanto, illegittimo per violazione dell’art. 36 Costituzione e dei principi in materia di ferie, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna del Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.