Insussistenza del periculum se l’amministrazione rilascia permesso ordinario per motivi di lavoro (TAR Marche n. 174 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. va respinta quando manchi il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, requisito che deve sussistere in capo al ricorrente con riguardo al provvedimento impugnato. In tema di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il pericolo viene meno laddove l’amministrazione abbia dichiarato, senza contestazione avversaria, di avere rilasciato allo straniero un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro, tale da assicurare la prosecuzione della sua posizione giuridica. La valutazione del periculum è autonoma rispetto al fumus e la sua insussistenza è sufficiente a determinare il rigetto della domanda cautelare, con compensazione delle spese della fase incidentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il provvedimento con cui il Questore ne aveva disposto la revoca e rigettato l’istanza di aggiornamento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio eccependo l’infondatezza della domanda cautelare. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha esaminato esclusivamente il requisito del periculum in mora, omettendo ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris. Ha osservato che l’amministrazione resistente aveva dichiarato — senza che sul punto vi fosse contestazione — di avere comunque rilasciato al ricorrente un permesso di soggiorno ordinario per motivi di lavoro, circostanza peraltro anticipata nel provvedimento impugnato.

Da tale rilievo il Collegio ha tratto la conclusione dell’insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento di revoca. La disponibilità di un valido titolo di soggiorno per motivi di lavoro esclude, infatti, che l’interessato possa subire un danno che le misure cautelari sono destinate a prevenire, venendo meno la lesione attuale e irreparabile della posizione giuridica azionata.

In accoglimento dell’eccezione, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase incidentale. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’amministrazione e il Tribunale ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679, per il carattere sensibile dei dati trattati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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