Budget provvisorio e responsabilità della PA nel convenzionamento sanitario (TAR Marche n. 894 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta stipulazione della convenzione all’esito di una procedura comparativa determina l’improcedibilità del ricorso avverso il precedente diniego per sopravvenuta carenza di interesse, residuando l’interesse alla sola domanda risarcitoria. Il risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima, ex art. 2043 c.c., richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa della pubblica amministrazione, che non può essere desunta dalla mera illegittimità dell’atto né ravvisata quando la condotta sia stata tenuta nel contesto di una complessa e sopravvenuta modifica del quadro normativo di riferimento, che impone nuovi adempimenti programmatori e procedimenti comparativi. La determinazione del budget provvisorio assegnato a una struttura sanitaria accreditata in attesa dell’espletamento della procedura selettiva è legittimamente ancorata al limite di spesa massimo annuale definito dalla Regione e alla necessità di non pregiudicare le risorse già impegnate per gli operatori convenzionati.
Il Fatto
Una società, titolare di autorizzazione sanitaria e accreditamento regionale per un centro diagnostico, chiedeva nel 2022 il convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini. Dopo una prima pronuncia di rigetto del TAR e la successiva sentenza del Consiglio di Stato che riconosceva l’illegittimità del silenzio, l’Azienda sanitaria negava la convenzione richiamando la necessità di attendere la definizione, da parte della Regione, delle nuove procedure selettive previste dal novellato regime normativo. La società proponeva quindi ricorso avverso il diniego e, successivamente, avverso la nota regionale e la determina aziendale che assegnavano un budget provvisorio di limitato ammontare, nonché la domanda risarcitoria per il ritardo nell’instaurazione del rapporto convenzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva. In relazione al primo giudizio, ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il diniego era stato superato dall’assegnazione del budget provvisorio e, soprattutto, dall’ammissione della società al convenzionamento per tutti i lotti all’esito della procedura comparativa indetta dall’Azienda sanitaria. La società aveva peraltro confermato a verbale che l’interesse residuava ai soli fini risarcitori.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha richiamato i consolidati presupposti della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, evidenziando che l’illegittimità del provvedimento non è di per sé sufficiente a integrare il danno ingiusto, occorrendo altresì la prova del danno-conseguenza, del nesso causale e della colpa dell’Amministrazione. Nel caso di specie, la condotta dell’Azienda sanitaria non è stata ritenuta antigiuridica, in quanto le precedenti pronunce avevano già accertato la non imputabilità all’Azienda del mancato immediato convenzionamento, dipeso dalla sopravvenuta modifica normativa che subordinava i nuovi ingressi all’espletamento di procedure pubbliche comparative previa adeguata programmazione regionale.
Quanto alla posizione della Regione, il difetto di colpa è stato ravvisato nella complessità del procedimento di adeguamento al nuovo quadro normativo, che aveva indotto il legislatore a prorogare il termine di adeguamento, dapprima al 31 dicembre 2024 e successivamente fino al 31 dicembre 2026. Il TAR ha quindi escluso la sussistenza di un comportamento contra ius dell’Azienda, la quale, una volta definiti dalla Regione il fabbisogno e i nuovi budget, ha tempestivamente assegnato alla ricorrente un budget provvisorio in attesa dell’esito della procedura.
Infine, il Collegio ha respinto il ricorso avverso la determinazione del budget provvisorio, ritenendo adeguata la motivazione che riconnetteva l’ammontare al limite di spesa massimo insuperabile fissato con decreto dell’Agenzia regionale sanitaria e alla necessità di contemperare le risorse disponibili con i budget già impegnati per gli altri operatori. La determina di formalizzazione è stata considerata provvedimento di conferma, la cui motivazione va letta per relationem alla precedente comunicazione. La complessità e la parziale novità delle questioni hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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