Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti: l’accoglimento presuppone il decorso dei 120 giorni e l’inadempimento (TAR Marche n. 867 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto alla fruizione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, è procedibile l’azione proposta dopo il decorso del termine di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, pari a 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione. In assenza di costituzione sostanziale dell’Amministrazione, che non abbia opposto ragioni contrarie, l’inottemperanza è dichiarata, con assegnazione all’Amministrazione del termine di trenta giorni per adempiere e con nomina, per il caso di perdurante inerzia, di un commissario ad acta.
Il Fatto
Il Tribunale Ordinario di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. Avendo l’Amministrazione omesso di dare esecuzione al titolo, la parte interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza innanzi al TAR Marche, deducendo l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Ha quindi accertato che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, era decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, d.l. n. 669/1996, con conseguente maturazione delle condizioni per l’azione.
Nel merito, il collegio ha rilevato la fondatezza della domanda, non essendo stata data esecuzione al titolo esecutivo. In particolare, l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dedotto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa azionata. Su tale base, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza del giudicato, condannando l’Amministrazione a eseguirlo integralmente, nei limiti delle somme non ancora corrisposte.
A garanzia dell’effettività della tutela, è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per l’adempimento, con espressa previsione che, in caso di ulteriore inerzia, le funzioni siano assunte da un commissario ad acta appositamente nominato e tenuto a provvedere entro i successivi centoventi giorni.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, la soccombenza dell’Amministrazione, la cui inottemperanza non era controversa al momento della proposizione del ricorso, ha determinato la condanna al pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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