La mancata esecuzione del giudicato del giudice del lavoro configura inottemperanza e legittima il commissario ad acta (TAR Marche n. 839 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condanna il Ministero al pagamento delle somme costituisce titolo esecutivo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti di condanna della pubblica amministrazione, il ricorso per ottemperanza è procedibile e va accolto qualora l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa. L’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negato quando la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a garantire l’effettività della tutela.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Ancona, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire del beneficio economico riconosciuto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 (cd. Carta del Docente), condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici di spettanza.
La sentenza, regolarmente notificata, era passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, non vi aveva dato esecuzione. La docente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, lamentando l’inadempimento e chiedendo la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, accertando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso fosse decorso il termine di centoventi giorni richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il ricorso è stato quindi ritenuto ammissibile.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza della domanda: il Ministero, costituitosi solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, né aveva dimostrato di aver adempiuto. Il giudice amministrativo ha pertanto dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, ravvisando la sussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
Il TAR ha assegnato all’Amministrazione un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione per dare esecuzione integrale al giudicato. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente presso il Ministero, il quale provvederà all’esecuzione entro i successivi centoventi giorni, con facoltà di adottare ogni atto necessario, anche mediante variazioni di bilancio.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo che non sussistessero particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento dell’Amministrazione e considerando sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, il TAR ha condannato l’Amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di lite, richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, per il caso di inadempimento accertato al momento della proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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