La rinuncia non rituale al ricorso determina improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 757 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione di rinuncia al ricorso non è idonea a determinare l’estinzione del giudizio se non è proposta con le formalità prescritte dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., ossia mediante sottoscrizione delle parti o dei loro difensori muniti di mandato speciale, depositata nella segreteria del giudice o presentata in udienza. La dichiarazione di volontà resa dai difensori in udienza, in assenza di tali formalità, deve essere qualificata, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non richiede l’accertamento dell’interesse alla pronuncia nel merito, ma presuppone unicamente la verifica della persistenza dell’interesse strumentale alla decisione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 211/2024 resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato accolto il suo ricorso avverso il mancato riconoscimento di benefici economici. Il ricorso era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che si era costituito in giudizio. All’udienza camerale del 21 maggio 2026, i difensori della ricorrente avevano dichiarato di voler rinunciare al ricorso.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la dichiarazione di rinuncia resa dai difensori all’udienza camerale non era stata proposta nel rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che richiede la sottoscrizione della parte o del difensore munito di mandato speciale e il deposito nella segreteria del giudice o la presentazione in udienza.

In applicazione del comma 4 della medesima disposizione, il Collegio ha qualificato la dichiarazione come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, anziché come valida rinuncia al ricorso. Tale qualificazione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, e non l’estinzione del giudizio.

Il Tribunale ha richiamato a sostegno di tale interpretazione un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la manifestazione di volontà di non proseguire il giudizio, resa in forme non conformi a quelle prescritte, non può produrre gli effetti dell’estinzione ma deve essere valutata come carenza sopravvenuta dell’interesse alla decisione. Tale principio è stato affermato sia dal Consiglio di Stato che dai TAR di diverse regioni, in fattispecie analoghe.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, essendo stato manifestato accordo delle parti in tal senso. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa, conformemente alla natura del giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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