Riconoscimento dei titoli esteri conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno (TAR Lazio n. 8799 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’Amministrazione abbia provveduto, integra la fattispecie del silenzio-inadempimento. Il termine complessivo per il riconoscimento è di tre mesi, prorogabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni documentali, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007. L’accertamento dell’obbligo di provvedere non richiede la delibazione della fondatezza della pretesa sostanziale, essendo sufficiente la verifica dei presupposti dell’obbligo procedimentale. In caso di persistente inadempienza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un titolo di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola, presentava in data 18 aprile 2025 un’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento scolastico. L’Amministrazione, tuttavia, rimaneva inerte, non adottando alcun provvedimento espresso entro i termini previsti. La ricorrente, pertanto, adiva il TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti per la configurazione del silenzio-inadempimento. Il TAR ha osservato che, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Tale termine, in caso di richiesta di integrazioni documentali, si estende fino a quattro mesi. Nel caso di specie, non risultando alcuna richiesta di integrazione né alcun provvedimento finale, il termine era ampiamente decorso e l’illegittimo silenzio era ormai perfezionato.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere espressamente entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà concludere il procedimento entro i successivi 90 giorni.
Nell’adempimento, l’Amministrazione e il commissario sono vincolati ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del dicembre 2022.
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Nota della Redazione
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