Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4755 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è accolto quando l’amministrazione, ritualmente intimata, non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Il TAR ordina all’ente di dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione e nomina, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta nella persona del dirigente preposto alla gestione della spesa. Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già addetto alla gestione della spesa per l’istruzione non danno luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 979, pubblicata in data 01.12.2025, con cui è stato accertato il diritto all’assegnazione di un incarico di supplenza annuale e il Ministero è stato condannato al risarcimento del danno per le retribuzioni omesse, oltre al riconoscimento dell’anzianità e del relativo punteggio.

Nonostante la notifica del titolo, avvenuta il 02.12.2025, l’amministrazione è rimasta inadempiente. È intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 16.04.2026, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione integrale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la pretesa come adeguatamente documentata e rileva che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione costituita non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Il thema decidendum si esaurisce pertanto nella verifica del giudicato e della sua perdurante inesecuzione.

Accertata l’inottemperanza, il Tribunale ordina all’ente resistente di dare completa esecuzione alla sentenza della Corte d’Appello entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il termine è funzionale a consentire l’adozione degli atti necessari all’assolvimento dell’obbligo e non esaurisce i poteri del giudice amministrativo.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura della ricorrente. Il commissario adotterà gli atti necessari al mandato, avvalendosi per quanto occorra della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie.

Il Tribunale esclude espressamente la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. Sulle spese segue la regola della soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, ordina l’esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione, nomina il commissario per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *