Ricorso dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse da budget privati accreditati (TAR Molise n. 317 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso gli atti di definizione dei livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse alla decisione di merito della controversia. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verifica dell’effettiva cessazione della materia del contendere e non richiede, in presenza di tale dichiarazione non contestata dalle altre parti, alcuna ulteriore attività istruttoria. Costituiscono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite la natura della sopravvenienza processuale e la conformità della richiesta della parte ricorrente, non opposta dalle controparti costituite.
Il Fatto
La società ricorrente, casa di cura privata accreditata con il servizio sanitario regionale, aveva impugnato il decreto del Commissario ad acta n. 35 del 27 ottobre 2022, con cui erano stati definiti per l’anno 2022 i livelli massimi di finanziamento per l’acquisto di prestazioni sanitarie dagli operatori privati accreditati. Erano stati contestati altresì il provvedimento dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise che subordinava l’accettazione e contabilizzazione delle fatture dell’ultimo bimestre dell’anno alla previa sottoscrizione dell’accordo contrattuale, e lo schema del Piano Operativo 2022-2024 trasmesso ai Ministeri.
La domanda cautelare era stata rigettata con ordinanza del 26 gennaio 2023 per assenza di periculum in mora. La causa era stata quindi trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica di smaltimento del 1° luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha rilevato che la difesa della società ricorrente aveva depositato in data 28 maggio 2026 una nota con la quale veniva segnalato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con contestuale richiesta di declaratoria di improcedibilità a spese compensate. Le Amministrazioni intimate e la società controinteressata, regolarmente costituite, non avevano replicato a tali conclusioni.
Il Collegio ha ritenuto che, avuto riguardo alla dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso risultasse effettivamente improcedibile, non residuando più alcun interesse alla decisione di merito della controversia. La valutazione si è incentrata sulla verifica della cessazione dell’interesse sostanziale alla definizione del giudizio, condizione necessaria per applicare la causa di improcedibilità prevista dall’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, ravvisando la sussistenza di giusti motivi conformemente a quanto richiesto dalla ricorrente e in assenza di opposizioni o contestazioni delle controparti. Il provvedimento si conclude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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