Contributi ex lege: la sospensione dell’erogazione è devoluta al giudice ordinario (TAR Molise n. 273 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla fase di erogazione di un contributo riconosciuto direttamente dalla legge, per il quale alla pubblica amministrazione è demandato soltanto la verifica dei presupposti senza alcun margine di discrezionalità, attiene a un diritto soggettivo perfetto ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La circostanza che l’amministrazione sospenda cautelativamente la liquidazione del beneficio, per ragioni connesse alla pendenza di un contenzioso sulla graduatoria, non integra l’esercizio di poteri autoritativi né una revoca del finanziamento, configurandosi alla stregua di un comportamento tenuto nell’ambito del rapporto paritetico di erogazione.
Il Fatto
La società ricorrente, beneficiaria di un contributo per l’editoria locale ai sensi della legge regionale n. 11/2015, impugnava gli atti con cui la Regione aveva disposto la sospensione cautelativa delle procedure di liquidazione, anche parziale, dei contributi concessi, subordinando l’erogazione alla presentazione di una polizza fideiussoria. La misura era stata adottata in conseguenza di un ricorso giurisdizionale proposto da altre società escluse dalla graduatoria, al fine di accantonare parte delle somme stanziate in vista dell’eventuale esito dei giudizi. La Regione si costituiva eccependo l’inammissibilità del gravame per mancata impugnazione del provvedimento finale di liquidazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando i principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2014. Secondo tale impostazione, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all’amministrazione è demandata esclusivamente la verifica dei presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale. Al contrario, la giurisdizione amministrativa residua solo per le controversie riguardanti la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio o l’annullamento e la revoca per vizi di legittimità.
Nel caso di specie, la vicenda atteneva alla fase di erogazione di un contributo che la legge istitutiva subordina al possesso di specifici requisiti, con obbligo per l’amministrazione di procedere previo accertamento oggettivo, senza margini di discrezionalità. La posizione giuridica della ricorrente si era pertanto consolidata in un diritto soggettivo perfetto alla percezione dell’intera somma, cui corrisponde un obbligo dell’amministrazione regionale.
Il Collegio ha disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la determinazione impugnata si atteggerebbe a provvedimento di autotutela cautelare ex artt. 21-quater e 21-nonies della legge n. 241/1990, in quanto nella specie non si verte in ipotesi di revoca del finanziamento. Le note impugnate sono state ritenute prive di natura autoritativa, essendo state adottate nell’ambito di un rapporto paritetico che intercorre tra l’amministrazione e l’impresa avente diritto nella fase di erogazione del contributo.
In definitiva, la censura sull’accantonamento cautelativo di parte delle somme è stata configurata come esercizio della pretesa all’immediato pagamento dell’intero contributo, senza attendere l’esito dei giudizi incardinati da altre società non ammesse al beneficio. Il Collegio ha pertanto indicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., il giudice ordinario quale autorità deputata alla cognizione della controversia, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda in caso di riproposizione nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione, e ha compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.