Diniego PAUR per impatto paesaggistico prevalente sull’interesse alla massima diffusione delle FER (TAR Molise n. 143 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale e il conseguente diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 sono atti caratterizzati da ampia discrezionalità, sindacabili dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, travisamento dei fatti o carenza istruttoria. Il principio comunitario della massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili non è assoluto e può trovare deroga nella prevalenza dell’interesse alla tutela paesaggistica, qualora risulti da un’adeguata valutazione comparativa. Il parere negativo della Soprintendenza reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, se motivato e fondato, assume carattere assorbente. Nei procedimenti di VIA non si applica l’art. 10-bis della legge n. 241/1990, essendo la partecipazione del proponente assicurata dai momenti procedimentali di cui agli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006. Il principio del dissenso costruttivo non impone all’amministrazione di indicare modifiche progettuali quando l’unica soluzione ammessa sia la delocalizzazione dell’impianto.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili presentava istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativo a un impianto agro-fotovoltaico in area agricola del comune di Termoli. A seguito dell’assoggettamento a VIA, la Regione Molise esprimeva un giudizio negativo di compatibilità ambientale, negando l’autorizzazione, sulla base del parere negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La società impugnava il diniego, deducendo violazione del principio di massima diffusione delle FER, mancata comunicazione dei motivi ostativi, erroneità delle valutazioni paesaggistiche e violazione del principio del dissenso costruttivo, oltre a chiedere il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il Tribunale ha innanzitutto escluso l’aprioristica prevalenza del parere della Soprintendenza, rilevando che la determinazione conclusiva della conferenza di servizi era basata su un apparato motivazionale che aveva operato un puntuale bilanciamento degli interessi. La valutazione negativa, pur richiamando ampiamente il parere della SABAP, risultava autonoma e corroborata da altri pareri endoprocedimentali, come quello dell’agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, che aveva evidenziato profili di incompatibilità con l’uso agricolo del suolo.
Quanto al principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili, la Corte ha precisato che la produzione di energia da fonti rinnovabili è attività di interesse pubblico, ma che nel caso di specie l’interesse alla conservazione del paesaggio, in un’area dichiarata di notevole interesse pubblico, era risultato prevalente. In particolare, il parere negativo reso ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 aveva carattere assorbente, non essendovi margini per superarlo, attesa la radicale compromissione dei valori paesaggistici. Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale in materia di sindacato limitato sulle valutazioni tecnico-discrezionali, salvo i casi di manifesta illogicità o difetto istruttorio, qui esclusi.
Il TAR ha, inoltre, disatteso il motivo sulla mancata applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, richiamando la deroga di cui all’art. 6, comma 10-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, che esclude l’applicazione dell’istituto ai procedimenti di VIA, e rilevando comunque che la società aveva avuto modo di partecipare ai lavori della conferenza di servizi e di presentare osservazioni. Quanto al dissenso costruttivo, la Corte ha precisato che esso non si traduce nell’obbligo di indicare sempre modifiche progettuali, non ravvisandosi violazione quando l’amministrazione, in esito all’istruttoria, ritenga coerente solo la delocalizzazione dell’impianto. La società, infine, aveva avuto indicazioni dalla Soprintendenza circa l’unica soluzione ammissibile, ossia l’area industriale o le aree idonee ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.
Respinta la domanda di annullamento, il TAR ha conseguentemente rigettato anche la domanda risarcitoria per l’assenza di illegittimità dell’azione amministrativa, compensando le spese di lite.
Nota della Redazione
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