L’ottemperanza a sentenza del giudice ordinario sulla Carta docente (TAR Lazio n. 7634 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che riconosca un diritto patrimoniale del dipendente pubblico. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997 dalla notifica del titolo, l’amministrazione è tenuta all’esecuzione. L’inerzia protratta legittima il giudice amministrativo a dichiarare l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e a nominare fin da ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, per il caso di ulteriore inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento del beneficio, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, non impugnata dall’amministrazione, era passata in giudicato.

Nonostante la regolare notifica del titolo esecutivo, il Ministero non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’esecuzione coattiva della decisione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il ricorrente ha azionato ritualmente il titolo, che risulta essere stato notificato all’amministrazione; è altresì decorso, senza adempimento, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

L’inottemperanza è emersa per tabulas, non avendo l’amministrazione svolto alcuna attività difensiva sostanziale, limitandosi a una memoria di stile. Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza.

Per garantire l’effettività della tutela, il Tribunale ha nominato fin da ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, su richiesta del ricorrente.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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